Il minimo organizzativo non esclude la lieve entità senza censure specifiche (Cass. pen. Sez. 2 n. 16610 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito è investito di pieni poteri di cognizione e non è vincolato all’esame isolato dei punti indicati nella sentenza di annullamento, né condizionato dalle valutazioni in fatto ivi eventualmente espresse. Il giudice del rinvio rispetta il principio di diritto ove motivi la decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità, conformandosi all’interpretazione delle questioni di diritto data dalla sentenza rescindente. La presenza di una minima organizzazione non è di per sé compatibile con l’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la cui esclusione richiede una valutazione complessiva e non atomistica di tutti gli elementi del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sesta Sezione della Cassazione, aveva riformato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Il giudice di secondo grado aveva rideterminato le pene per gli imputati, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e, per uno di essi, valutandole in regime di equivalenza con la contestata recidiva.
Avverso la sentenza della Corte territoriale avevano proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla qualificazione del reato associativo. I ricorrenti lamentavano che il giudice del rinvio avesse reiterato le argomentazioni già censurate dalla sentenza rescindente, valorizzando indici ritenuti inidonei dalla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha rigettato i ricorsi, esaminando congiuntamente i motivi in ragione dell’identità delle argomentazioni. I giudici di legittimità hanno preliminarmente rammentato i limiti del giudizio di rinvio: in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito mantiene piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, potendo anche desumere il proprio convincimento da elementi prima trascurati. L’unico limite è quello di non ripetere i vizi già censurati e di conformarsi all’interpretazione delle questioni di diritto data in sede rescindente.
La Corte ha quindi ricostruito il contenuto della sentenza di annullamento, la quale aveva censurato la motivazione del primo giudice per aver escluso la lieve entità valorizzando esclusivamente l’inserimento dello spaccio nell’attività associativa. La sentenza rescindente aveva stigmatizzato la mancata precisazione in ordine alla capacità finanziaria del gruppo, all’entità dei rifornimenti e al controllo del territorio di riferimento.
La Corte di appello, quale giudice del rinvio, aveva invece fornito una motivazione compiuta e coerente, evidenziando come l’attività di spaccio fosse stata gestita in modo organizzato per un apprezzabile lasso di tempo e per un considerevole giro di affari. La motivazione impugnata aveva dato rilievo alla necessità di rifornirsi di quantità rilevanti di sostanza stupefacente e all’esistenza di un’associazione ben strutturata, dotata di cassa comune e con fungibilità dei ruoli, capace di riorganizzarsi dopo i sequestri e di controllare le piazze di spaccio del territorio.
Secondo la Cassazione, si tratta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello censurato, che ha dato specifica risposta ai rilievi sulla capacità finanziaria e sul controllo del territorio. I ricorrenti non avevano peraltro formulato alcuna specifica censura di travisamento della prova, sicché l’accertamento in fatto deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.