Archiviazione non preclude testimonianza nel reato di calunnia (Cass. pen. Sez. 2 n. 17068 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione del procedimento per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen. esclude l’incompatibilità della persona offesa a rivestire l’ufficio di testimone, poiché il presupposto dell’incompatibilità di cui all’art. 197 cod. proc. pen. è la pendenza di un procedimento per uno dei reati indicati. La qualità di imputato in un procedimento connesso per un reato non rientrante tra quelli elencati non determina, di per sé, l’inattendibilità del dichiarante, pur essendo valutabile dal giudice di merito ai fini della credibilità della fonte. Il vizio di motivazione deducibile in cassazione avverso i provvedimenti cautelari non consente una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma solo la verifica di adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen..
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192, commi 3-4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché l’apparenza e illogicità della motivazione. In particolare, la difesa aveva contestato l’attendibilità della persona offesa, autrice di dichiarazioni accusatorie prive di riscontri, segnalando la sua qualità di imputato in un procedimento connesso e la condotta simulatoria consistita nella falsa denuncia dell’esplosione di una bomba carta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come il Tribunale avesse fornito una motivazione priva di vizi logico-giuridici, coerente con le risultanze processuali. Il giudice di merito aveva dato conto della precisione, dettaglio e costanza delle dichiarazioni della persona offesa, al netto dell’episodio simulatorio, ritenuto psicologicamente giustificabile in ragione della sua posizione cautelare.
La Suprema Corte ha valorizzato il percorso argomentativo del Tribunale, che aveva individuato convincenti elementi di riscontro alle dichiarazioni, anche individualizzanti nei confronti del ricorrente, nei fotogrammi della videosorveglianza, nelle captazioni ambientali e in altre dichiarazioni testimoniali. Era stata altresì giudicata implausibile la tesi difensiva, basata sulla volontà di pagare le rate usurarie, in considerazione dell’interruzione dei pagamenti e della mancanza di pressioni per indurre a ritrattare.
In punto di diritto, la Corte ha precisato che l’intervenuta archiviazione per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen. escludeva l’incompatibilità della persona offesa ad assumere l’ufficio di testimone, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12067 del 2009. Ha inoltre osservato che il delitto di usura non poteva considerarsi connesso ai sensi degli artt. 12, 192, commi 3-4, e 210 cod. proc. pen., con le conseguenti ricadute processuali sulla posizione del dichiarante.
Quanto alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari non può risolversi in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il ricorso, pertanto, è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendosi gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 367 c.p. – Simulazione di reato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 197 c.p.p. – Incompatibilità con l'ufficio di testimone