Utilizzabilità dichiarazioni per reato diverso e prova di resistenza cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 3821 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inutilizzabilità assoluta prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese da chi fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato opera solo se il dichiarante è colpito da indizi per il medesimo reato o per un reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo. La connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ricorre quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria su una pluralità di illeciti, non quando la prova di reati connessi discenda dalla medesima fonte. Le dichiarazioni di chi è indagato o indagabile per altro reato sono pertanto utilizzabili se manca tale connessione. In sede di legittimità, la censura deve illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle prove illegittime tramite la cosiddetta prova di resistenza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato, contestandogli il concorso in tentato omicidio pluriaggravato ovvero in lesioni pluriaggravate. Il Pubblico ministero aveva proposto appello cautelare e il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l’istanza, applicando la misura del divieto di dimora.
Avverso tale ordinanza l’indagato ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 197 cod. proc. pen. per l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti coinvolti nella medesima rissa e un vizio di motivazione in ordine al numero delle persone aggredite e alla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio per cui l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato è subordinata alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi per il reato attribuito al terzo o per un reato connesso o collegato. Tale condizione non può essere desunta automaticamente dal mero coinvolgimento del dichiarante in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo ad addebiti penali.
La Corte ha precisato che la connessione probatoria ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. sussiste quando un unico elemento di fatto proietta la propria efficacia su una molteplicità di illeciti e non quando la prova dei reati connessi derivi semplicemente dalla medesima fonte. In assenza di tale connessione, il soggetto indagato per altro reato assume la veste di testimone rispetto al delitto attribuito al terzo e le sue dichiarazioni sono utilizzabili.
Il Tribunale aveva correttamente escluso l’influenza probatoria tra le lesioni aggravate contestate e l’ipotizzato reato di rissa, valutando l’utilizzabilità delle dichiarazioni. Il ricorrente aveva quindi proposto una diversa prospettazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva desunto la gravità indiziaria anche da elementi probatori diversi, come le sommarie informazioni rese da una persona estranea alla vicenda e argomenti logici. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle dichiarazioni contestate mediante la prova di resistenza, ossia la sufficienza delle residue risultanze a giustificare l’identico convincimento. Le censure relative al numero degli aggrediti e alla valutazione delle lesioni sono state considerate mere questioni di fatto, mentre la prognosi sulla perdita della vista era ancorata alla documentazione sanitaria. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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