Tenuità del danno valutata sul patrimonio sottratto nella bancarotta (Cass. pen. Sez. 1 n. 18203 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella bancarotta per distrazione, la speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fallimentare deve essere valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall’azione del reo in danno dei creditori al momento della consumazione del reato, e non all’entità del passivo fallimentare. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in sede di legittimità soltanto quando sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, non anche quando la soluzione dell’equivalenza risulti sufficientemente motivata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 30 settembre 2024, in riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di due imputati, già amministratori di una società poi fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria. Nel ritenere la responsabilità per la distrazione di cespiti, la Corte territoriale escludeva la concedibilità dell’attenuante della speciale tenuità del danno, considerando “non irrilevante” il valore dei beni non rinvenuti, pari a euro 8.734,08, e confermava il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’errata valutazione in ordine alla tenuità del danno e all’incidenza della distrazione sulla massa attiva e, con il secondo, l’illogicità del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha rammentato il costante orientamento secondo cui, nella bancarotta per distrazione, il giudizio sulla speciale tenuità del danno va posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto in assenza degli illeciti.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come la sentenza di primo grado, le cui motivazioni si fondono con quelle delle successive pronunce conformi, avesse accertato che l’unico bene in possesso della società all’atto del fallimento era un’autovettura di valore irrisorio, mentre i beni contabilizzati alla voce attrezzatura varia e minuta per euro 8.734,08 non erano stati rinvenuti. A fronte di una totale assenza di attività, anche la sottrazione di beni di tale valore costituisce un vulnus alle ragioni creditorie, con valutazione discrezionale che, fondata su fatti storicamente accertati e su corretti principi di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.

La Corte ha poi chiarito che la locuzione “al netto degli ammortamenti” significa che nella determinazione del valore delle attrezzature sottratte si è già tenuto conto della perdita di valore del bene, come confermato dal dato contabile riportato nella sentenza di primo grado, ove il valore di euro 8.734,08 risulta dalla differenza tra il valore delle attrezzature di euro 62.789,19 e i relativi ammortamenti di euro 54.055,11.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti sono censurabili in sede di legittimità solo in caso di mero arbitrio o ragionamento illogico. Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato il diniego della prevalenza facendo riferimento alla complessiva gravità dei fatti, desumibile dalle plurime condotte poste in essere continuativamente nel tempo in dispregio degli interessi dei creditori e a dispetto di segnali inequivocabili di incipiente decozione societaria, pervenendo ad una pena contenuta nel minimo edittale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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