Sequestro preventivo e omessa risposta alle censure difensive sulle fatture (Cass. pen. Sez. III n. 25283 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il Tribunale del riesame che ometta di esaminare le specifiche censure difensive relative al fumus commissi delicti — segnatamente sull’effettiva emissione della fattura, sulla sua mancata trasmissione al Sistema di Interscambio, sull’apposta dicitura di non valenza fiscale e sull’assenza degli elementi costitutivi del reato — incorre in violazione di legge per motivazione apparente, con conseguente annullamento dell’ordinanza. La comunicazione di cessione del credito d’imposta relativo al cd. bonus facciate, trasmessa telematicamente ai sensi dell’art. 121 d.l. n. 34/2020, non rientra nella nozione di “altri documenti” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000. Il termine perentorio la cui inosservanza determina la caducazione della misura cautelare è solo quello per la deliberazione del dispositivo, non quello ordinatorio per il deposito della motivazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza su operazioni finalizzate alla creazione e circolazione di crediti d’imposta inesistenti, originati da lavori edilizi mai eseguiti, riconducibili alle agevolazioni cd. Superbonus 110% e Bonus facciate 90%. Le contestazioni provvisorie riguardano, a vario titolo, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, l’autoriciclaggio e il falso ideologico, oltre alla responsabilità amministrativa degli enti.

Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, sui beni di alcune società e dei relativi amministratori. Il Tribunale di Pordenone, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento. Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, tra cui l’eccezione di incompetenza territoriale e l’omessa risposta alle censure sulla configurabilità dei reati tributari presupposti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di perdita di efficacia della misura per il tardivo deposito della motivazione, dichiarandola manifestamente infondata. Il termine perentorio, la cui inosservanza determina la caducazione della misura, è unicamente quello previsto per la deliberazione del dispositivo; quello fissato per il successivo deposito della motivazione ha natura meramente ordinatoria, con possibili conseguenze solo sul piano civile, amministrativo e penale a carico del responsabile del ritardo.

Quanto alla competenza territoriale, la Corte osserva che i vincoli connettivi oggettivi e soggettivi, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., radicano la competenza nel circondario del Tribunale di Pordenone, ove operavano gli effettivi amministratori della società emittente. La non coincidenza tra sede legale e luogo di operatività degli amministratori di fatto giustifica la conclusione dei giudici di merito: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di sussistenza e logicità della motivazione.

Nel respingere la tesi difensiva sull’inconfigurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ribadisce che il fine di consentire a terzi l’evasione comprende anche quello di far loro riconoscere un inesistente credito d’imposta. La cessione del credito alla società emittente, a titolo di corrispettivo per lavori mai eseguiti, integra il paradigma dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000.

Il settimo motivo è invece fondato. L’unica fattura rilevante ai fini dei sequestri è la n. 42 del 22/7/2021. La Corte rileva che il Tribunale ha totalmente ignorato le censure difensive sull’effettiva emissione, sulla mancata trasmissione al Sistema di Interscambio e sull’apposta dicitura di non valenza fiscale, limitandosi a riproporre il decreto del GIP. Tale lacuna è aggravata dal differente trattamento riservato alla fattura n. 47, non considerata ai fini dei sequestri. La mancata risposta alle censure su elementi decisivi impone l’annullamento, poiché l’omesso esame di specifiche censure sul fumus integra violazione di legge.

Manifestamente infondato è infine il motivo sul periculum in mora: l’ordinanza ancora il giudizio di pericolosità a elementi concreti, quali le lettere di compliance e le ingiunzioni di pagamento, sottraendosi alle censure difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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