Inammissibile il ricorso senza generiche e con aumento massimo (Cass. pen. Sez. 7 n. 18985 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, presupponendo la sua applicazione l’esistenza di elementi positivamente valutabili. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le medesime questioni già affrontate con ampia e congrua argomentazione dal giudice di merito. In tema di reato continuato, è immune da vizi di legittimità la motivazione che, ai fini dell’aumento di pena, valorizzi la reiterazione degli episodi e l’arco temporale in cui essi si collocano, ancorando la misura massima della pena alla gravità complessiva del disegno criminoso.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo due motivi: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena ritenuti eccessivi, disposti a titolo di continuazione in relazione a numerosi episodi di cessione di cocaina.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo era generico, in quanto meramente reiterativo delle questioni già affrontate dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito ampia e congrua argomentazione con cui il ricorrente aveva instaurato solo un confronto generico. Il giudice di appello aveva, infatti, motivato puntualmente circa gli “insuperabili elementi negativi” ostativi allo sconto di pena, ravvisati nei numerosi e allarmanti precedenti penali, molti dei quali specifici.
La Corte ha poi rammentato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la concessione delle attenuanti generiche non rappresenta un diritto dell’imputato, ma presuppone l’esistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, la cui assenza è stata correttamente dedotta dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. I giudici di appello, nel rideterminare la pena, avevano individuato il reato base in quello di resistenza a pubblico ufficiale e avevano fissato l’aumento per la continuazione nella misura massima prevista dall’art. 81, comma 2, cod. pen., in considerazione dei numerosi episodi di cessione di cocaina, della pluralità dei clienti e del rilevante arco temporale di commissione dei fatti.
La Corte ha evidenziato che tale valutazione non era affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che aderente alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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