Inammissibili i motivi di ricorso che chiedono una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 38490 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito dal codice di rito il motivo di ricorso che, pur deducendo un preteso vizio di motivazione, si risolve in mere doglianze di fatto e tende a una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione. La valutazione di tali elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile solo per manifesta illogicità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo tenuto a prendere in esame tutti i dati dedotti dalle parti. Analogamente, il giudizio sulla pena è sindacabile solo se la decisione non sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento a carico di due soggetti, imputati a vario titolo dei reati di ricettazione e di ricettazione in concorso, per la detenzione illecita di beni provento di furto rinvenuti all’interno di un’officina. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 03/03/2025, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità, irrogando la relativa pena e negando la concessione delle attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione, contestando, rispettivamente, la correttezza della motivazione sulla responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche unitamente all’eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione è chiamata a valutare la legittimità delle deduzioni difensive.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del primo ricorrente, che censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è dichiarato inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non consentite dal codice di rito in sede di legittimità.
Parimenti inammissibile è il primo motivo del secondo ricorrente, il quale contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo della ricettazione. La Corte chiarisce che la doglianza tende a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato il possesso delle chiavi di accesso all’officina, la fuga alla vista degli operanti e l’abbandono delle chiavi, elementi che, unitamente alle dichiarazioni del coimputato che lo aveva indicato quale stabile collaboratore, depongono per una codetenzione illecita dei beni.
Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Il secondo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondato. La Corte osserva che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con richiamo a Sez. II n. 23903 del 2020 e ad altri precedenti conformi. Quanto al giudizio sulla pena, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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