Danno da sinistro stradale: il giudice non può liquidare solo il danno biologico e omettere il danno morale (Tabelle di Milano) (Cass. civ. n. 27102/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 27102/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025, R.G. n. 4630/2022, Presidente Lina Rubino, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

La corte di merito ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal dolore e dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.

Il fatto

Un pedone investito da un autoveicolo mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali agiva per il risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva una responsabilità concorrente – nella misura del 70% a carico del pedone e del 30% a carico del conducente, ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. – e liquidava il danno non patrimoniale applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2021. Il danneggiato ricorreva per cassazione con sette motivi.

La motivazione

I motivi sull’an debeatur sono infondati o inammissibili: il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al contenuto minimo costituzionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile), qui insussistente, e le censure sul concorso di colpa e sulla dinamica del sinistro mascherano una richiesta di riesame del merito, estranea alla legittimità. Sul quantum, è infondato il motivo relativo all’invalidità permanente, congruamente determinata all’11% sulla base della CTU e delle tabelle milanesi. È invece fondato il motivo sul danno morale: liquidando circa 22.112 euro – corrispondenti al solo punto di danno biologico – la Corte d’appello ha omesso di statuire sulla componente del danno morale, cioè del dolore e della sofferenza soggettiva. Tale componente, pur ricompresa nel valore congiunto delle Tabelle milanesi, è autonoma e presuntivamente riconoscibile in relazione al tipo di lesione; il montante comprensivo di entrambe le componenti, per quell’invalidità, sarebbe stato superiore.

Esito: dichiara infondati il primo e il quinto motivo, inammissibili il secondo, terzo e quarto, accoglie il sesto (assorbito il settimo), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda di ristoro del danno morale.

Implicazioni pratiche

Nel liquidare il danno non patrimoniale da lesioni con le Tabelle di Milano il giudice non può fermarsi al valore del danno biologico: deve considerare anche la componente del danno morale – dolore e sofferenza soggettiva – autonomamente risarcibile e presuntivamente riconoscibile in base al tipo di lesione. L’omissione integra un vizio censurabile ex art. 112 cod. proc. civ. Per la difesa del danneggiato conviene esplicitare in atti la richiesta di ristoro del danno morale e verificare che la liquidazione applichi il montante tabellare comprensivo di entrambe le componenti, non il solo punto di danno biologico. Sul versante dell’an, restano invece fuori dal sindacato di legittimità le contestazioni sulla ricostruzione del sinistro e sul concorso di colpa, se la motivazione supera il minimo costituzionale.

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