Nullità processuali e conversione in motivi di gravame: inammissibile il ricorso che denuncia vizi non impugnati (Cass. civ. Sez. 3 n. 14042 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità processuale, inclusa la fissazione d’ufficio di un termine per l’articolazione dei mezzi istruttori dopo il maturare delle preclusioni, si converte in motivo di gravame. La parte che intenda far valere tale vizio deve impugnare specificamente la sentenza che ne è affetta, dedicando alla questione un motivo di appello. Sfuggono a tale regola soltanto le cosiddette questioni fondanti, relative a legittimazione, contraddittorio e litisconsorzio necessario. Il ricorso per cassazione che denunci la nullità processuale senza averla dedotta come motivo di gravame è inammissibile. Tale sanzione si applica anche al ricorso che non indichi specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c..
Il Fatto
Il veicolo di proprietà del ricorrente ed in uso al co-ricorrente prese fuoco mentre era in sosta, e le fiamme si propagarono all’immobile adiacente dei controricorrenti, danneggiandolo. I proprietari dell’immobile convennero in giudizio i proprietari del veicolo per ottenere il risarcimento del danno. I convenuti eccepirono la natura dolosa dell’incendio, sostenendo che fosse stato appiccato da terzi ignoti.
Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo non provata l’origine dolosa dell’incendio. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello, che ribadì la responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la custodia del veicolo. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 184 c.p.c. per aver il Tribunale fissato d’ufficio i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori, nonostante la maturazione delle preclusioni. I ricorrenti hanno ammesso di non aver dedotto il vizio come motivo d’appello, ritenendo sufficiente la sua denuncia in quanto rilevabile d’ufficio. Tale assunto è stato dichiarato erroneo.
La Suprema Corte ha affermato il principio della conversione delle nullità processuali in motivi di gravame. La parte che voglia far valere una nullità processuale è onerata di impugnare la sentenza che ne è inficiata, prospettando la questione al giudice del gravame. L’unica eccezione, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, riguarda le questioni fondanti, quali la legittimazione, il contraddittorio e il litisconsorzio necessario, che possono essere rilevate anche in un momento successivo. Nella specie, il vizio concernente la rimessione in termini per le istanze istruttorie non rientra in tale categoria.
Il motivo è stato altresì dichiarato inammissibile per carenza di specificità, non avendo i ricorrenti indicato i verbali di causa su cui la censura si fondava, né dichiarato di voler fare riferimento a tali atti presenti nel fascicolo processuale, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. e come precisato dalle Sezioni Unite n. 22726 del 2011.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per la stessa ragione già esposta in relazione alla mancata conversione del vizio in motivo di gravame. Il terzo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per la violazione dell’onere di specifica indicazione, non avendo i ricorrenti identificato i documenti che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe illegittimamente acquisito.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, senza provvedere sulle spese, in quanto il controricorso era tardivo. Ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, la nuova disciplina del giudizio di legittimità si applica ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 19.1.2023 e, pertanto, il controricorrente era onerato del solo deposito entro quaranta giorni, non essendo più richiesta la notifica.
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Nota della Redazione
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