Sospensione condizionale e liquidazione giudiziale: verifica capacità adempimento (Cass. pen. Sez. 1 n. 19859 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dell’obbligazione nel termine assegnato determina la revoca ex iure del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare l’effettiva incidenza, sulla capacità del condannato di disporre del proprio patrimonio, della sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 14/2019, anche quando la pronuncia intervenga dopo l’inizio del termine assegnato per adempiere ma prima della sua scadenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 23 marzo 2023, irrevocabile il 20 ottobre successivo, in ragione del mancato risarcimento del danno al quale il beneficio era stato subordinato ai sensi dell’art. 165 cod. pen.

Avverso l’ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, eccependo l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili. Con memoria difensiva era stato evidenziato che, con sentenza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale a carico della società e del socio accomandatario, confermata in appello. Il mancato versamento della somma risarcitoria sarebbe stato, pertanto, giustificato dall’impossibilità di agire sul proprio patrimonio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, rilevando come il giudice dell’esecuzione, pur avendo preso in esame la documentazione prodotta, avesse omesso un effettivo confronto con il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale.

La pronuncia impugnata aveva infatti valorizzato la circostanza che il reato fosse stato commesso dal condannato personalmente e non quale socio della farmacia sottoposta alla procedura, senza tuttavia dimostrare di aver tenuto conto della portata della sentenza prodotta. Tale riferimento è stato giudicato eccentrico, poiché la liquidazione giudiziale era stata disposta anche nei confronti del socio accomandatario.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento nel termine determina la revoca ex iure del beneficio, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere. Ha quindi evidenziato che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 14/2019, priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni dalla data della pronuncia.

Nel caso di specie, la sentenza era intervenuta quando il termine di sedici mesi per adempiere era ancora in corso, essendo decorsi solo sei mesi. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare l’incidenza di tale pronuncia sulla effettiva capacità del condannato di adempiere alla condizione cui era subordinato il beneficio.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, affinché valuti, nella discrezionalità propria del giudice di merito, l’incidenza della sentenza e delle ulteriori produzioni delle parti sulla capacità del ricorrente di adempiere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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