Inammissibile la censura sulla pena dopo derubricazione ex art. 73 co. 5 (Cass. pen. Sez. 7 n. 15203 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile nel giudizio di legittimità. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è sindacabile in Cassazione solo ove la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La media edittale si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo stesso.

Il Fatto

Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del GIP del Tribunale di Palermo del 23 ottobre 2024, ha derubricato il reato contestato in quello di cui all’art. 73, comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 309/1990. La corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha lamentato un vizio di legge e di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente richiamato il fermo orientamento di legittimità in base al quale la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere è esercitato in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la sua valutazione non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, costituendo il sindacato del giudice di cassazione un controllo di sola illogicità o arbitrarietà manifesta. Nel caso di specie, la corte ha escluso che tale evenienza ricorresse.

La Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale facendo leva sul carattere organizzato dell’attività di spaccio e sulla eterogeneità tipologica delle sostanze stupefacenti. Tali ragioni sono state ritenute dalla Sesta Sezione esenti da vizi logico-giuridici e idonee a sostenere la pena applicata. Il ricorrente aveva invece contestato la mancata applicazione del minimo, prospettando un eccesso di punitiva.

La Cassazione ha inoltre rilevato l’infondatezza della doglianza, rilevando che la pena era stata determinata al di sotto del medio edittale. La corte ha calcolato la media edittale del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, che prevede la pena da un anno e sei mesi ad anni cinque di reclusione e da euro 2.500,00 a euro 10.329,00 di multa. Applicando il criterio della divisione per due dell’intervallo tra minimo e massimo, la media è risultata pari ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 6.414,00 di multa.

La pena base di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, considerata la riduzione per il rito, è risultata quindi inferiore alla media edittale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando il principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000 in tema di colpa nella proposizione dell’impugnazione

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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