Inammissibili i motivi nuovi di ricorso per cassazione non dedotti con l’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 20091 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, in quanto non devolute alla sua cognizione con la dovuta specificità. Tale regola opera sia per i vizi di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia per il vizio di motivazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. La valutazione del giudice sulla sussistenza della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ma deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per Cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato, con la recidiva reiterata e specifica. Con il ricorso venivano articolati cinque motivi di doglianza, concernenti il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata corrispondenza tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza, alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla omessa esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso. Tali censure, pur denunciando formalmente vizi di legittimità e di motivazione, investivano in realtà il giudizio di penale responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, aspetti non devoluti alla cognizione del giudice di appello. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili in precedenza, anche con riferimento al vizio di motivazione, citando in tal senso Sez. 2, n. 29707 del 2017 e Sez. 2, n. 13826 del 2017.
Il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui la valutazione circa la sussistenza della recidiva non può limitarsi alla gravità dei fatti o all’arco temporale in cui sono stati commessi, ma deve fondarsi su un esame concreto, ex art. 133 cod. pen., del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, al fine di verificare la perdurante inclinazione al delitto.
Il quarto motivo, riguardante le circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto aspecifico, in quanto il ricorrente non si era avveduto che tali attenuanti erano già state concesse in primo grado. Il quinto motivo, concernente la prescrizione, è stato infine ritenuto manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’operatività della causa estintiva, considerato che il reato si sarebbe prescritto oltre il 2030, tenuto conto della pena edittale, della recidiva pluriaggravata e delle sospensioni legate all’applicazione della legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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