Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Lazio n. 7899 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa e può essere emessa soltanto se il ricorso sia ricevibile, ammissibile e permanga procedibile.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato una serie di atti adottati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, tra cui un provvedimento del Presidente federale, il Regolamento Esecutivo Gare e le Disposizioni Organizzative Annuali, chiedendone l’annullamento. L’oggetto della controversia riguardava la possibilità di iscrivere atleti di cittadinanza non italiana nel Campionato Under 17 Eccellenza senza i limiti imposti dai regolamenti federali.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato un comunicato della Federazione nel quale si dava atto che il Presidente aveva consentito alla società di iscrivere a referto atleti stranieri senza i suddetti limiti. In considerazione di ciò, la società ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere per integrale soddisfazione dell’interesse, con vittoria di spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che il bene della vita al quale aspira il ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato. Tale pronuncia, in quanto di merito, può essere emessa soltanto se il ricorso sia ricevibile, ammissibile e permanga procedibile. Nel caso di specie, la ricevibilità non era affatto incontroverso: il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva segnalato profili di inammissibilità in ragione della mancata attivazione della pregiudiziale amministrativa di cui al d.l. 220 del 2003, che condiziona la tutela giurisdizionale all’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

Proprio per tale ragione, il Collegio ha escluso che potesse dichiararsi de plano la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia rilevato che dalla dichiarazione versata in atti risultava in modo inequivoco il venir meno dell’interesse della ricorrente all’ulteriore coltivazione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere di ufficio quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione: egli deve solo prendere atto di tale dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione fino alla decisione della causa. Il giudice non ha il potere di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve conformarsi alla dichiarazione resa. Nel caso di specie, la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale ha reso la controversia priva di oggetto attuale, conducendo alla declaratoria di improcedibilità.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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