Reclamo avverso atti del commissario ad acta è unico rimedio esperibile (Cons. Stato n. 8377 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti emanati dal commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza si impugnano esclusivamente con il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., nel termine di decadenza di sessanta giorni. Il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che si perfeziona anche mediante la conoscenza acquisita dal difensore che agisca come rappresentante sostanziale delle parti, ai sensi dell’art. 1391 cod. civ.. La qualificazione formale dell’atto come provvedimento, adottato con i poteri dell’organo consiliare, prevale sulla prospettazione civilistica dell’offerta, e impone l’onere di immediata impugnazione, restando irrilevante la riserva espressa di contestazione della somma liquidata.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi dei comproprietari di un fondo sito in Serracapriola, avevano ottenuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza sez. IV 24 maggio 2018 n. 3105, la condanna del Comune al risarcimento del danno da perdita della proprietà e da mancato godimento, conseguente all’occupazione d’urgenza disposta con decreto sindacale del 1985 e alla realizzazione, senza esproprio, di un intervento di edilizia residenziale pubblica.
Accolta l’ottemperanza con la sentenza sez. IV 31 dicembre 2020 n. 8562 e nominato il commissario ad acta, questi ha determinato il risarcimento con deliberazione 8 settembre 2023 n. 1. Il Comune ha trasmesso l’atto al difensore degli interessati, che ha replicato con riserva di contestare la somma. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso in riassunzione per l’ottemperanza, deducendo l’insufficienza della liquidazione e chiedendo una nuova determinazione sulla base di perizie ulteriori.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune. Il rimedio per far valere i vizi degli atti del commissario ad acta è esclusivamente il reclamo di cui all’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., da proporsi nel termine di decadenza di sessanta giorni: il Collegio richiama la giurisprudenza costante, individuata in C.d.S. sez. V 25 gennaio 2024 n. 776 e sez. VI 15 settembre 2015 n. 4299.
Il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che è integrata anche dalla conoscenza acquisita dal difensore avvocato quale rappresentante sostanziale delle parti, ai sensi dell’art. 1391 cod. civ., secondo l’insegnamento di C.d.S. sez. VI 21 maggio 2007 n. 2543.
Nel caso concreto il difensore ha ricevuto la deliberazione commissariale con la nota comunale del 19 settembre 2023 e ne ha dato atto con la risposta del 27 ottobre 2023. Con quest’ultima si è posto come rappresentante volontario, esprimendo la riserva sull’insufficienza dell’importo: la sua conoscenza vale dunque anche per le parti.
La tesi difensiva, secondo cui il commissario avrebbe formulato una mera offerta liberamente rifiutabile, non supera il dato formale. L’atto si è qualificato come delibera adottata con i poteri del consiglio comunale, e quindi come provvedimento: eventuali illegittimità andavano fatte valere con il reclamo. Il ricorso, così riqualificato, è pertanto tardivo, essendo stato notificato solo il 27 giugno 2024.
La declaratoria di irricevibilità travolge l’esame del merito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in misura compatibile con i valori minimi dei parametri del D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Nota della Redazione
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