Il ripristino di edifici diruti richiede il permesso di costruire (TAR Puglia n. 921 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi volti al ripristino di edifici o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, costituiscono ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e sono subordinati al permesso di costruire o alla SCIA alternativa, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001. La circostanza che l’edificio non sia completamente crollato, avendo mantenuto fondamenta e parte dei muri portanti, non esclude la qualificazione come ristrutturazione edilizia, trattandosi di un’operazione di ricostruzione sostanziale del manufatto. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, l’intervento è assentibile solo ove siano mantenute sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, senza incrementi di volumetria. Ove l’intervento sia qualificabile come ristrutturazione edilizia, il comune legittimamente adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ex art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 qualora la SCIA sia stata presentata per una diversa categoria di intervento, quale la manutenzione straordinaria, e risultino carenti le necessarie autorizzazioni.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento del Comune di Molfetta che disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la rimozione degli effetti dannosi, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, in relazione a una SCIA presentata per un intervento qualificato come “manutenzione straordinaria” di un immobile parzialmente diruto. Il provvedimento era stato successivamente parzialmente rettificato con invito a conformare la SCIA.
Gli interventi riguardavano due antichi manufatti, una torretta risalente al 1915 e una casetta riconducibile al 1661, in parte diruti per abbandono e incuria. La zona era sottoposta a vincolo paesaggistico, riguardante la fascia dei 300 metri dalla battigia e dei 30 metri dal confine demaniale marittimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, incentrando la decisione sulla corretta qualificazione dell’intervento edilizio. I ricorrenti avevano inquadrato l’operazione come mera manutenzione straordinaria, ma il Collegio ha ritenuto che si trattasse, perlomeno, di ristrutturazione edilizia.
La Sezione ha richiamato l’art. 3, comma 1, lett. d), quinto periodo, d.P.R. n. 380/2001, come emendato dalla legge n. 120/2020, il quale espressamente qualifica come ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi risultano subordinati al permesso di costruire o alla SCIA alternativa, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale ha chiarito che non osta alla necessità del permesso di costruire la circostanza che i manufatti non fossero completamente crollati, avendo mantenuto le fondamenta e parte dei muri portanti. Anzi, tali elementi supportano la necessità di un titolo edilizio per un’operazione ben più ampia di quella dichiarata, trattandosi di ricostruire nella sostanza l’edificio, sia pure nel rispetto della sua consistenza originaria. Per gli immobili sottoposti a tutela, la ristrutturazione è consentita solo con la conservazione di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche, senza incrementi volumetrici.
Conseguentemente, il Comune aveva legittimamente richiesto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione della Capitaneria di Porto ex art. 55 cod. nav. e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane ex art. 19 d.lgs. n. 374/1990. Il provvedimento di divieto si è quindi rivelato legittimo, tanto più che i ricorrenti avevano successivamente avviato la procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, in conformità alla diversa qualificazione dell’intervento.
Nota della Redazione
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