Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Lazio n. 7897 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di avere perso ogni interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni. La pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite quando sussistano giusti motivi, quali la natura della decisione e la novità della questione.
Il Fatto
L’Università “Dunarea De Jos” di Galati (Romania) impugnava la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30 dicembre 2024, con cui era stata diffidata a regolarizzare la propria posizione in merito agli accreditamenti richiesti dalla legge per la riconoscibilità delle proprie qualifiche. L’Ateneo, che svolgeva in Italia attività didattica in regime di stabilimento presso la sede di Enna per il corso di laurea in medicina e chirurgia, ne deduceva l’illegittimità sotto diversi profili.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio instando per la reiezione del ricorso, mentre alcune studentesse intervenivano ad adiuvandum. La Sezione, con ordinanza n. 1795/2025, respingeva l’istanza cautelare qualificando l’atto come diffida in senso stretto, non immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario, e ritenendo l’Ateneo operante in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata il 9 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni resistenti, pur prendendo atto della dichiarazione, insistevano per la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese.
Il TAR, richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia si fonda sul principio per cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione.
In tal caso, il giudice non può che prendere atto della dichiarazione, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Tale valutazione è rimessa esclusivamente alla parte, sulla base di personali ed insindacabili considerazioni, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite, ravvisando giusti motivi nella natura in rito della pronuncia e nella novità della questione posta in ricorso.
Nota della Redazione
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