Revoca licenze e responsabilità del legale rappresentante per condotte estranee (TAR Lazio n. 7666 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni di polizia sono rilasciate intuitu personae ai sensi dell’art. 8 TULPS, sicché la valutazione sull’affidabilità del soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante investe anche le condotte dallo stesso poste in essere nella veste di amministratore di una società giuridicamente distinta. La revoca delle licenze, ai sensi degli artt. 10 e 11 TULPS e dell’art. 257-quater R.D. n. 635/1940, non richiede una valutazione atomistica dei singoli episodi, ma una valutazione complessiva che può legittimamente basarsi su reiterate violazioni della normativa di settore, anche se un parziale difetto di istruttoria afferisce ad alcuni addebiti, purché permanga un quadro fattuale idoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità soggettiva. Il difetto dei requisiti personali, avendo natura trasversale, legittima la revoca unitaria di tutte le autorizzazioni di polizia possedute, senza che rilevi l’eventuale diversità delle discipline settoriali delle singole attività.
Il Fatto
Una società, autorizzata ex art. 134 TULPS all’esercizio di attività di investigazione, di controllo delle attività di intrattenimento e di servizi steward, impugnava il decreto prefettizio di revoca di tutte le licenze. Il provvedimento era stato adottato per le violazioni commesse dalla sua amministratrice unica, la quale, nella qualità di legale rappresentante di altra società attiva in un settore in parte identico, aveva impiegato addetti senza i prescritti requisiti e non aveva effettuato le comunicazioni obbligatorie.
Il ricorso era affidato a tre motivi: la riferibilità delle contestazioni a una società terza, la violazione del principio di proporzionalità per l’estensione della revoca a tutte le licenze e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all’art. 8 TULPS. Il titolo abilitativo è conferito in ragione dei requisiti soggettivi della persona fisica titolare o legale rappresentante, sicché la valutazione amministrativa investe necessariamente la sua affidabilità complessiva. È stato quindi ritenuto irrilevante che le contestazioni fossero formalmente riferite all’altra società, poiché le condotte erano oggettivamente riconducibili alla stessa persona fisica, incidente direttamente sui presupposti di mantenimento dei titoli di polizia.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ha evidenziato che le attività revocate, pur soggette a discipline settoriali differenti, richiedono tutte i requisiti generali di affidabilità e buona condotta previsti dall’art. 11 TULPS. Tali requisiti hanno carattere trasversale e, una volta venuti meno, non possono che giustificare la revoca unitaria di tutte le autorizzazioni, essendo la dimensione soggettiva del titolo unica e inscindibile.
In ordine al difetto di istruttoria, il Collegio ha riscontrato un vizio solo parziale, limitato a due episodi su nove complessivi, per i quali la società aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione. Tale carenza non è stata ritenuta idonea a inficiare la legittimità dell’atto: permanevano, infatti, plurime violazioni pacificamente accertate, tra cui l’impiego di personale non iscritto negli elenchi prefettizi, la mancata preventiva comunicazione dei nominativi ex art. 3, comma 11, legge n. 94/2009 e la mancata collaborazione con le forze dell’ordine in occasione di un evento di particolare gravità.
La valutazione demandata all’amministrazione non è atomistica ma complessiva: la pluralità di violazioni, distribuite in un arco temporale esteso e in un settore sensibile per l’ordine pubblico, integra un autonomo e sufficiente compendio fattuale. Ne discende l’insindacabilità della scelta discrezionale, salvi i vizi di manifesta illogicità o travisamento, nella specie non ravvisabili.
Nota della Redazione
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