Riconoscimento titolo estero di sostegno senza abilitazione con misure compensative (TAR Lazio n. 6225 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione è tenuta a confrontare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato di origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Tale principio, declinato dalla giurisprudenza europea anche in situazioni che ricadono nell’ambito degli articoli 45 e 49 TFUE, si applica al riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno, non potendo la formazione all’estero essere scrutinata sulla base di rilievi di carattere meramente formale.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna presso un’università privata, vedeva rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo presentata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il diniego si fondava sulla natura non abilitante del titolo, sulla differenza tra il percorso seguito all’estero e quello previsto dal D.M. 30 settembre 2011, e su presunte lacune documentali relative a laboratori e tirocinio. Avverso il diniego la docente proponeva ricorso, lamentando la violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione e stabilimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui lo Stato membro ospitante è tenuto a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato e a procedere a un confronto con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
Il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, la valutazione ministeriale era affidata a rilievi di carattere generale e formale, senza considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale emergeva una diffusa sovrapposizione tra le materie approfondite nel percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
Il TAR ha inoltre evidenziato che l’Amministrazione non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative, ritenendo che l’assenza di un titolo abilitativo costituisse una barriera insormontabile. Sul punto, richiamando la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/20, il Tribunale ha precisato che la mancanza del titolo abilitativo non impedisce il riconoscimento, potendo l’Amministrazione esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze mancanti o fissare misure di compensazione per colmare le differenze sostanziali.
Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento del diniego limitatamente al titolo per la scuola secondaria di secondo grado e obbligo di riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Per la scuola secondaria di primo grado, il cui riconoscimento era nel frattempo intervenuto, è stata dichiarata la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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