Annullato diniego causa di servizio per infermità psichica da trauma (TAR Lazio n. 6206 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di insussistenza del nesso causale tra fatti di servizio e infermità, espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti inattendibile sul piano tecnico alla luce di accertamenti medico-legali che dimostrino l’interdipendenza tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e quella successivamente manifestatasi. La circostanza che l’infermità psichica sia insorta a distanza di oltre vent’anni dall’evento traumatico non è di per sé sufficiente a escludere il nesso eziologico, ove la documentazione clinica e le prescrizioni farmacologiche consecutive all’evento ne dimostrino la derivazione. È inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 62 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214. È altresì inammissibile per carenza di interesse la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia già riconosciuta dall’Amministrazione.
Il Fatto
Una ex appuntata dell’Arma dei Carabinieri, dopo una caduta da cavallo occorsa durante un addestramento equestre nel 1995 e un conseguente intervento di craniotomia per ematoma epidurale frontale bilaterale, riceveva nel 2017 la diagnosi di “disturbo ansioso in soggetto con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo affettiva”, con giudizio di inidoneità permanente al servizio. Presentata istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per entrambe le patologie, il Comitato di Verifica negava il nesso causale per il disturbo ansioso, ritenendo sussistente una incompatibilità cronologica tra l’evento del 1995 e una patologia insorta oltre vent’anni dopo. A fronte del diniego, la ricorrente impugnava i provvedimenti e proponeva istanza di autotutela, riscontrata con un nuovo decreto di conferma del giudizio negativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di pensione privilegiata, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la materia è devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei conti. Ha altresì ritenuto inammissibile per carenza di interesse la domanda relativa all’ematoma epidurale, già riconosciuto dipendente da causa di servizio con provvedimento del 1995, e infondata la richiesta di equo indennizzo per tale patologia, non ascrivibile a categoria, in assenza di specifiche censure sul punto.
Nel merito della domanda relativa al disturbo ansioso, il Collegio ha valorizzato le conclusioni dell’Organismo Verificatore nominato dalla Corte dei conti nel giudizio pensionistico, secondo cui il severo traumatismo cranio-encefalico del 1995, con interessamento del parenchima cerebrale a livello del lobo frontale bilaterale, aveva determinato lo sviluppo di una sintomatologia psicorganica emersa dopo l’evento, come attestato dalle prescrizioni psicofarmacologiche e dai controlli psichiatrici. Il TAR ha ritenuto tali conclusioni sorrette da argomentazioni condivisibili sul piano logico e giuridico e fondate sulla documentazione medica dell’interessata.
Sulla base di tali accertamenti, il Collegio ha ravvisato la complessiva inattendibilità sul piano tecnico della valutazione dell’Amministrazione, la quale aveva escluso il nesso di interdipendenza basandosi esclusivamente sul dato cronologico. Ha pertanto annullato i provvedimenti impugnati, con obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di equo indennizzo, dando per accertato che la patologia ansiosa deve considerarsi dipendente da causa di servizio in quanto interdipendente dall’ematoma epidurale frontale bilaterale del 1995. Le spese di lite sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, nella misura di € 3.350,00, compensate per un terzo.
Nota della Redazione
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