Legittima la sospensione dal servizio del dipendente pubblico non vaccinato (TAR Piemonte n. 319 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un obbligo vaccinale previsto dalla legge, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente che non vi si sottoponga costituisce atto vincolato, non sindacabile sul piano della discrezionalità amministrativa. Il consenso informato non è elemento costitutivo del trattamento sanitario imposto dalla legge, residuando in capo all’amministrazione il solo obbligo informativo. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono farmaci regolarmente autorizzati, e non sperimentali, sicché il bilanciamento tra diritto individuale alla salute e interesse collettivo, operato dal legislatore sulla base di dati scientifici validati, non è irragionevole né sproporzionato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una struttura penitenziaria, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione con decreto del Direttore della Casa di Reclusione del 5 gennaio 2021, per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, e ha domandato il risarcimento dei danni.
Dopo aver rinunciato alla misura cautelare il 7 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il ricorrente ha censurato la carenza di valutazione del medico competente e la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., oltre al contrasto con il consenso informato di cui alla legge n. 219/2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, rilevando che il ricorrente confonde l’attività del medico competente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, disciplinata dal d.lgs. n. 81/2008, con l’obbligo vaccinale introdotto dalla normativa emergenziale. L’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con legge 21 gennaio 2022, n. 3, ha esteso l’obbligo, mediante l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, al personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e degli istituti penitenziari.
L’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 consente l’esenzione o il differimento solo in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Nel caso concreto il ricorrente non è mai stato esentato: il suo medico curante si è limitato a diagnosticare una virosi, senza pronunciarsi sulla compatibilità dello stato di salute con la vaccinazione. Egli, inoltre, non ha sottoposto la propria condizione ai medici vaccinatori. In assenza dei prescritti documenti sanitari, il provvedimento di sospensione era dunque un atto vincolato.
Quanto ai motivi sulla legittimità costituzionale, il Collegio esclude che sussista la non manifesta infondatezza. I vaccini non sono farmaci sperimentali, ma autorizzati dalla Commissione europea su raccomandazione dell’EMA con procedura condizionata, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045. La Corte costituzionale, sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, ha già ritenuto non irragionevole né sproporzionata la scelta dell’obbligo vaccinale rispetto ai dati scientifici disponibili.
Il sacrificio imposto al singolo non eccede quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici. La mancata osservanza dell’obbligo si riflette sul piano contrattuale, determinando la temporanea impossibilità di svolgere le mansioni e giustificando la sospensione, quale adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, senza che sia dovuto alcun assegno alimentare, trattandosi di scelta individuale libera e rivedibile.
In presenza di un obbligo di legge, il consenso informato in senso tecnico non è necessario, residuando il solo obbligo informativo. La Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2361/2021, priva di natura normativa, non incide sulla disciplina. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile tra vaccinati e non vaccinati, trattandosi di situazioni non equivalenti. La misura è proporzionata per la sua temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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