Ottemperanza con compenso ridotto per il contenzioso seriale dei docenti (TAR Lombardia n. 1025 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza non esclude l’applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico dell’amministrazione quando l’adempimento interviene solo dopo la notifica del ricorso. La liquidazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, deve essere proporzionalmente ridotta quando l’avvocato assiste numerosi soggetti in giudizi seriali di contenuto analogo, poiché la standardizzazione delle modalità gestionali riduce gradualmente l’impegno professionale per ciascun ricorso.
Il Fatto
Un docente agiva in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 605,28 oltre interessi legali. Il ricorrente lamentava il mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione alle statuizioni del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rilevato che in data 26.9.2025 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva disposto il pagamento della somma al ricorrente, circostanza confermata dalla stessa parte ricorrente all’atto della richiesta di passaggio della causa in decisione. La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuta meno la necessità di provvedere in via coattiva all’esecuzione del giudicato.
Il giudice ha precisato che il tardivo adempimento del Ministero conferma l’incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal docente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha valorizzato l’esiguità del valore della controversia, pari a euro 605,28, e il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva comunque provveduto al pagamento delle somme dovute. Ha inoltre considerato il carattere seriale del contenzioso: i medesimi difensori hanno patrocinato centinaia di ricorsi di contenuto analogo dinanzi a questo e ad altri Tribunali amministrativi, con modalità gestionali standardizzate che hanno consentito la ripartizione dell’unitario impegno professionale su un numero crescente di giudizi.
Sul punto, la Corte ha richiamato l’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, che disciplina l’aumento del compenso unico nel caso di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Per analogia, la situazione sostanziale e processuale identica dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori e la comunanza delle questioni trattate giustificano una riduzione proporzionale del compenso, liquidato in euro 250,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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