Illegittimità derivata del diniego per effetto della declaratoria di incostituzionalità della l.r. Sardegna n. 20/2024 (TAR Sardegna n. 753 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali, su cui l’Amministrazione ha fondato il diniego di un’istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, determina l’illegittimità derivata del provvedimento negativo. Ne consegue l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare l’istanza e di rideterminarsi, non potendo il diniego sopravvivere alla caducazione del suo presupposto normativo. La sopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità, intervenuta nel corso del giudizio, costituisce elemento decisivo per l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore degli impianti da fonti rinnovabili, presentava al Comune di San Gavino Monreale un’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 9282,42 kWp su terreni agricoli. L’Amministrazione, all’esito della conferenza di servizi, rigettava l’istanza, confermando il parere negativo dell’Ufficio Tecnico comunale e richiamando i “vincoli inderogabili” posti dalla l.r. Sardegna n. 20/2024.
La società impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo la violazione della normativa statale in materia di fonti rinnovabili e l’illegittimità costituzionale delle norme regionali applicate. Nel corso del giudizio, il Comune depositava una memoria con cui dava atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che aveva dichiarato illegittime le norme poste a fondamento del provvedimento, dichiarandosi disponibile a rivalutare la pratica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024.
Il Collegio ha rilevato che il diniego impugnato era stato adottato proprio in applicazione delle norme regionali successivamente caducate. Da tale accertamento è derivata l’illegittimità derivata del provvedimento negativo, non potendo lo stesso sopravvivere alla rimozione del suo presupposto normativo. La stessa difesa comunale aveva riconosciuto tale implicazione nella memoria depositata.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, disponendo l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sull’istanza di PAS entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, anche alla luce della sopravvenienza giurisprudenziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.