Improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere non dichiarato dalla Regione (TAR Lazio n. 6000 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 non può essere accolta in assenza della comunicazione, da parte della Regione o della Provincia autonoma, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta del ripiano. La sola dichiarazione di avvenuto pagamento, ove intervenuta, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ma fino a quel momento il giudizio non può essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. In mancanza della predetta comunicazione, il ricorso avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore generale della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante la determinazione degli importi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati altresì impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e gli accordi sanciti in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome.
Con memoria depositata in data 13 febbraio 2026, la società ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuto versamento, da parte della Regione, della quota ridotta del ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la disciplina introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, la quale prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali. Tali provvedimenti devono essere comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio e determinano la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel caso di specie, tale comunicazione non è intervenuta: la Regione non ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto, condizione essenziale per poter definire il giudizio con la pronuncia richiesta dalla ricorrente.
Il Collegio ha tuttavia osservato che la dichiarazione di avvenuto pagamento, ove intervenuta, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ponendo l’improcedibilità quale esito processuale del giudizio. In assenza della comunicazione regionale, non potendosi pronunciare la cessazione della materia del contendere, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della natura della definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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