Silenzio sul controllo della SCIA edilizia inammissibile per consolidamento (TAR Veneto n. 59 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I poteri di controllo inibitori e repressivi sulla SCIA edilizia sono soggetti a termini perentori: trenta giorni per i poteri inibitori puri e il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, da ultimo ridotto, per la rimozione in autotutela. Decorsi tali termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’Amministrazione, ormai priva di potere. Il terzo interessato, titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo, non può sollecitare sine die l’esercizio dei poteri ormai esauriti: venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche il suo interesse si estingue. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio per difetto dell’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza sollecitatoria trasmessa il 22.11.2024 e protocollata il 25.11.2024, con cui invitava l’Ente a esercitare i poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione dell’attività oggetto di una SCIA alternativa al permesso di costruire e relativa variante, presentata dal controinteressato nel 2016 e nel 2017.
La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Comune a pronunciarsi entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di protratta inerzia. Il Comune e il controinteressato si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il regime dei poteri di controllo sulla SCIA. L’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 attribuisce all’Amministrazione un triplice ordine di poteri — inibitori, repressivi e conformativi — esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni, con preferenza per quelli conformativi. Il comma 4 ne consente l’esercizio oltre tale termine solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, tra cui il termine massimo previsto per i provvedimenti ampliativi.
Il comma 6-bis riduce a trenta giorni il termine per i poteri inibitori puri in materia edilizia. Il comma 6-ter riconosce al terzo la facoltà di sollecitare le verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, del Codice del processo amministrativo.
Richiamando la Corte costituzionale n. 45/2019, il Tribunale sottolinea che le verifiche cui è chiamata l’Amministrazione sono quelle già disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro trenta o sessanta giorni dalla presentazione della SCIA e poi entro i successivi diciotto mesi, ridotti a dodici dall’art. 63, comma 1, d.l. n. 77/2021 e da ultimo a sei dall’art. 1 della legge n. 182/2025. Tali limiti temporali valgono anche per il privato, a tutela dell’affidamento del segnalante.
I poteri di controllo, conclude il Collegio, non possono essere esercitati né sollecitati sine die. Decorsi i termini perentori, la situazione del segnalante si consolida e l’interesse legittimo del terzo si estingue. Nel caso concreto sono ampiamente decorsi tutti i termini, essendo le segnalazioni risalenti al 2016 e 2017, i lavori conclusi il 31.5.2018 e l’istanza sollecitatoria trasmessa nel 2024.
Il ricorso avverso il silenzio è pertanto dichiarato inammissibile, non sussistendo alcun obbligo di provvedere. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.