Sanzione disciplinare e rapporto con il processo penale (TAR Lazio n. 5994 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi e indipendenti; la sanzione disciplinare non ha natura penale ai fini del divieto di ne bis in idem, poiché è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti assegnati e non assolve alla funzione preventiva propria della pena. Detta sanzione rappresenta un atto doveroso e dal contenuto vincolato, tale da costituire, insieme alla sanzione penale, una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. L’individuazione della sanzione disciplinare è frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione ed è insindacabile dal giudice amministrativo, se non per manifesta illogicità o abnormità dell’azione amministrativa, essendo possibile solo verificare che l’atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre l’Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato la determinazione con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza alcun grado. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’inchiesta formale e di un procedimento disciplinare, avviati a seguito di una denuncia-querela per un reato per il quale l’interessato era stato tratto a giudizio e che si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso: la violazione del principio di ne bis in idem, la carenza motivazionale e l’istruttoria parziale del provvedimento, nonché la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, secondo cui le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro pubblico non hanno natura penale ai fini dell’applicazione del divieto di ne bis in idem: il potere disciplinare, infatti, non è espressione di una pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma è strettamente correlato al potere direttivo del datore di lavoro e alla possibilità di reagire alle condotte che integrano inadempimento del rapporto di servizio.

Con riguardo al secondo motivo, il Collegio ha evidenziato che la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione non è assolutoria nel merito e non preclude all’Amministrazione di svolgere una propria autonoma valutazione dei fatti. Nel caso di specie, l’istruttoria era stata articolata e svolta nel contraddittorio con l’incolpato, sulla base di molteplici elementi, quali la mancata rinuncia ai termini di prescrizione, la posteriorità della documentazione medica e l’esistenza di precedenti disciplinari.

Infine, in ordine alla proporzionalità, la scelta della sanzione espulsiva è stata ritenuta non irragionevole, tenuto conto della gravità delle condotte contestate e della circostanza che il ricorrente era già stato destinatario di tre procedimenti disciplinari. Il giudice amministrativo, in materia di sanzioni disciplinari, non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione, potendo solo verificarne la manifesta illogicità o abnormità, che nel caso di specie non è stata riscontrata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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