Cessazione materia e improcedibilità per carenza interesse sui tetti spesa (TAR Lazio n. 5998 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina introdotta dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, nel prevedere che le regioni accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Tale dichiarazione di avvenuto pagamento comporta, sul piano processuale, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità, a prescindere dall’espletamento della formalità della comunicazione alla segreteria del tribunale amministrativo da parte dell’ente territoriale.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico attivo nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Sardegna le aveva attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e regionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento e le delibere delle aziende sanitarie locali di ripartizione del fatturato tra i singoli fornitori.

Con memoria depositata in data 13 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, la quale ha però richiesto l’estromissione dal giudizio per essere stata evocata a seguito di un mero errore formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 7 d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta del ripiano con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. La norma stabilisce che tale comunicazione determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha tuttavia rilevato come, nel caso di specie, la Regione non avesse dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto dalla ricorrente. La formale comunicazione alla segreteria del tribunale non era quindi intervenuta, condizione che la norma espressamente ricollega alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Ciò nondimeno, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la stessa parte ricorrente avesse chiesto di definire il giudizio in rito, dimostrando con ciò la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso. La dichiarazione di avvenuto pagamento della quota dovuta, infatti, priva il ricorrente di qualsiasi utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, rendendo il processo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Con riferimento alla posizione della Regione Veneto, il Tribunale ne ha disposto l’estromissione dal giudizio, accogliendo l’istanza dalla stessa formulata in ragione dell’errore formale che ne aveva determinato la costituzione. Trattandosi di decisione di natura processuale, il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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