L’inerzia del Ministero nell’accredito della carta docente legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 5978 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto all’accredito della carta docente integra gli estremi della inottemperanza, legittimando la proposizione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, residuando unicamente una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone la verifica di un ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 1850/2024 pubblicata il 14.02.2024, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva con formula di stile.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio dichiara il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ritiene fondata la domanda di esecuzione del giudicato: decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 9 febbraio 2015).

Accertata la persistente inottemperanza, il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 1850/2024 del Tribunale di Roma nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, senza compenso e previa richiesta della ricorrente.

Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna alle penalità di mora, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti: vi si potrà eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta. Il TAR dispone inoltre l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente nell’adempimento degli obblighi relativi al bonus docente. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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