Ottemperanza al giudicato per carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 5949 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. L’inerzia dell’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il giudice amministrativo ad ordinare l’esecuzione e a nominare sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, la sentenza n. 8072/2025 che ne dichiarava il diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, omettendo di corrispondere le somme dovute.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la rituale notificazione al Ministero e la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. L’omissione, secondo il Collegio, integra gli estremi della inottemperanza, richiamando il consolidato principio per cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato.

La Corte ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di astreintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza su richiesta della parte. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione, e ha condannato la soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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