Insussistenza del fumus boni juris per la sospensione cautelare della nomina di componenti del CdA di Ateneo (TAR Abruzzo n. 81 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di atti amministrativi concernenti procedure di nomina di organi di governo di un ente pubblico può essere non decisa dal Tribunale amministrativo regionale qualora le esigenze di tutela del ricorrente risultino adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito nella pubblica udienza. In tal caso, non emergendo una effettiva soccombenza in relazione alla fase cautelare, le spese di lite della stessa devono essere compensate tra le parti. La fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., costituisce lo strumento processuale attraverso cui il giudice amministrativo bilancia l’esigenza di tutela urgente con la definizione della controversia nel merito.
Il Fatto
Un docente universitario ha impugnato, chiedendone la sospensione, una serie di atti del procedimento di nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo. Il ricorso riguardava in particolare il verbale della seduta del Senato Accademico del 26 novembre 2025 di nomina della Commissione di selezione, il verbale della Commissione del 22 dicembre 2025 di definizione della lista dei candidati, il verbale della seduta del Senato Accademico del 22 dicembre 2025 di designazione dei cinque membri del CdA e il decreto rettorale del 9 febbraio 2026 di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un triennio. Erano impugnati anche gli atti presupposti, tra cui l’avviso di selezione interna e il relativo decreto rettorale di emanazione. Si costituivano in giudizio l’Università e due soggetti controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di non dover pronunciare sulla domanda cautelare, valutando che le esigenze di tutela del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito nella pubblica udienza. La scelta processuale, adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., si colloca nel quadro dei poteri discrezionali del giudice amministrativo di definire la controversia in modo celere quando la questione, per la sua natura o per la sua rilevanza, richieda un approfondimento proprio del giudizio di merito.
Il Tribunale ha quindi fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito al 10 luglio 2026, individuando in tal modo una prospettiva temporale ravvicinata che rende non necessaria una pronuncia interinale sulla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. La scelta di non decidersi sulla domanda cautelare non implica alcuna valutazione sul fumus boni juris o sul periculum in mora, lasciando impregiudicata ogni questione al momento della decisione di merito.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, rilevando come la mancata decisione cautelare non consenta di individuare una effettiva soccombenza. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva per l’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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