Ripiano spesa dispositivi medici: improcedibilità per adesione alla transazione (TAR Lazio n. 5609 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025) e il versamento della quota del 25% degli importi già oggetto di provvedimenti regionali di ripiano non determinano automaticamente la cessazione della materia del contendere. Detta fattispecie, avente natura sostanziale, postula una valutazione complessa il cui perfezionamento richiede, oltre al tempestivo pagamento da parte dell’azienda fornitrice, anche l’attestazione dell’avvenuto versamento adottata dalla regione o provincia autonoma competente. In mancanza di tale attestazione, la sola dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura agevolata può essere valorizzata dal giudice come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., conducendo a una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Erano altresì impugnati i presupposti decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché l’accordo sancito in Conferenza permanente Stato-Regioni. Con atto depositato il 20 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che prevedeva l’estinzione dell’obbligazione con il versamento in misura ridotta, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto escluso che la fattispecie della cessazione della materia del contendere potesse ritenersi integrata, difettandone un presupposto indispensabile. La norma richiamata, nel testo riportato in motivazione, subordina l’effetto estintivo all’integrale versamento della quota ridotta, ma la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti è espressamente condizionata all’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, da pubblicare nei bollettini ufficiali e da comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Nel caso di specie non risultava depositato alcun atto di accertamento regionale, né alcuna comunicazione era stata inviata al Tribunale, sicché la richiesta non poteva essere accolta.

La pronuncia chiarisce che la cessazione della materia del contendere non è un mero esito processuale ma una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende dall’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi: l’azienda fornitrice, che deve versare tempestivamente, e l’ente regionale, che deve attestare l’avvenuto pagamento. L’assenza di uno di questi elementi impedisce al giudice di dichiararla, pur potendo egli valutare il comportamento delle parti ai fini della definizione del giudizio.

Proprio su tale ultimo profilo si è incentrata la decisione. Il Collegio ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione della ricorrente, unitamente all’intervenuta adesione alla procedura agevolata e all’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ha fatto applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di trarre argomenti di prova dalla condotta delle parti successiva alla proposizione del ricorso, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La pronuncia consente di distinguere nettamente i due istituti: la cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento oggettivo dell’ente regionale, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base di elementi univoci, anche desunti dal comportamento della parte, che manifestino il venir meno dell’interesse alla decisione. La scelta del rito, pur nella diversità dei presupposti, conduce a un esito satisfattivo per la parte che ha aderito alla transazione, con compensazione delle spese giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla natura processuale dell’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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