Verifica di equivalenza dei CCNL e discrezionalità tecnica della stazione appaltante (TAR Lazio n. 5506 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza delle tutele economiche e normative tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La verifica dell’equivalenza è obbligatoria e non può essere omessa qualora il concorrente dichiari di applicare un diverso CCNL. È legittima la scelta della stazione appaltante di indicare un unico contratto collettivo, ancorché l’appalto comprenda attività eterogenee, quando queste siano finalisticamente collegate e riconducibili a un’attività prevalente, fermo restando che le prestazioni eseguite in cantiere devono comunque rimanere soggette ai livelli minimi di tutela individuati dalla lex specialis. Non sussistono profili di illegittimità costituzionale dell’art. 11 citato, né contrasto con il diritto dell’Unione europea. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando il CCNL indicato dalla stazione appaltante risulti coerente con la natura delle lavorazioni assunte dal concorrente. Le questioni di costituzionalità sono altresì manifestamente infondate, non integrando la norma alcuna violazione degli artt. 3, 36, 39, 41, 76, 97 e 118 Cost.
Il Fatto
La controversia concerne la procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. per l’affidamento dei lavori di ammodernamento delle gallerie – Lotto 1, per la quale il costituendo RTI ricorrente si era classificato primo in graduatoria. In sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante accertava che la mandante avrebbe applicato il CCNL Laterizi – Aziende Industriali, diverso dal CCNL Edilizia – Aziende Industriali (codice F012) indicato dal disciplinare di gara. All’esito del procedimento di verifica, esperito tramite richiesta di chiarimenti e acquisizione di un parere giuslavoristico, la stazione appaltante disponeva l’esclusione del RTI per la ritenuta non equivalenza delle tutele. Avverso l’esclusione e gli atti presupposti, il RTI proponeva ricorso con cinque motivi, chiedendo altresì la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, ritenendo il provvedimento di esclusione congruamente motivato e l’istruttoria completa: la stazione appaltante ha evidenziato lo scostamento di sei parametri normativi tra i due contratti collettivi e la non corrispondenza delle componenti fisse della retribuzione. Il Collegio ha precisato che il giudizio di equivalenza costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia affetto da illogicità manifesta, arbitrarietà o travisamento dei fatti; nel caso di specie, le censure non hanno evidenziato abnormità, rendendo superflua l’istanza di verificazione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, chiarendo che la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile sulla base della natura prevalente delle prestazioni oggetto dell’appalto, mentre l’operatore economico può scegliere un diverso CCNL solo dimostrando la equivalenza delle tutele. La scelta di indicare un unico CCNL è legittima ove le attività siano finalisticamente collegate e riconducibili a un’attività prevalente: nel caso di specie, la quota di lavorazioni assunta dalla mandante (categoria OG4 “Opere d’arte nel sottosuolo”) è attività edile, come confermato anche dall’Allegato X al d.lgs. n. 81/2008, sicché il CCNL Edilizia è il paradigma contrattuale strettamente connesso. Il Collegio ha escluso la possibilità di applicare regimi contrattuali differenti ai lavoratori operanti nel medesimo cantiere, poiché ciò determinerebbe una frammentazione suscettibile di favorire fenomeni elusivi e di alterare il confronto competitivo.
I motivi terzo e quarto, concernenti le questioni di legittimità costituzionale, sono stati dichiarati irrilevanti e manifestamente infondati: irrilevanti perché il CCNL indicato dalla lex specialis era coerente con le lavorazioni assunte dal concorrente; infondati con riferimento agli artt. 76, 39, 41, 36, 118, 3 e 97 Cost. In particolare, la norma non viola l’art. 76 Cost., essendo stata attuata la legge delega (art. 1, comma 2, lett. h), n. 2, l. n. 78/2022); non lede la libertà sindacale e di iniziativa economica, restando l’impresa libera di non adottare il CCNL indicato, purché dimostri l’equivalenza delle tutele; e non compromette la garanzia di una retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost., ma ne promuove l’attuazione effettiva.
Con riferimento all’ultimo motivo, il Collegio ha escluso il contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con la Direttiva 2014/24/UE, qualificando la scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del CCNL come misura volta a evitare il dumping sociale e la competizione al ribasso sulle tutele dei lavoratori, in linea con gli obiettivi del diritto eurounitario. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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