La deroga all’organico minimo esclude l’offerta nelle gare (TAR Lazio, Sez. II-ter, n. 5099 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, il concorrente è tenuto a dichiarare la propria incondizionata adesione alle condizioni tecniche stabilite dalla lex specialis, anche quando queste non formino oggetto di una vera e propria offerta tecnica. La mancata previsione di tale offerta non esclude che la dotazione minima di personale imposta dal disciplinare costituisca un requisito di partecipazione, la cui violazione determina l’esclusione automatica dell’operatore economico. La stazione appaltante è vincolata alle prescrizioni della legge di gara che essa stessa si è data; una deroga alla consistenza numerica minima degli addetti, pur emersa in sede di verifica di anomalia, non può essere sanata tramite il soccorso istruttorio o le giustificazioni, ma impone l’esclusione dell’offerta già nella fase delibativa. L’art. 3.4 del disciplinare, che commina l’esclusione per le offerte in deroga, trova applicazione anche alle gare da aggiudicare al solo ribasso, poiché la dichiarazione di adesione alle condizioni tecniche non può essere inficiata da documenti contrari.
Il Fatto
Una società, classificatasi ottava nella graduatoria del lotto 8 di una procedura ristretta indetta da una società operante nel settore idrico, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore risultato settimo. La ricorrente ha dedotto che l’offerta della controinteressata non rispettava l’organico minimo di dodici addetti prescritto dal disciplinare tecnico, essendosi limitata a indicarne nove, e che tale carenza era emersa già nelle verifiche della commissione di congruità. Il provvedimento di aggiudicazione recava l’esito positivo delle verifiche sui requisiti, nonostante le criticità rilevate in ordine alla composizione delle squadre e all’applicazione di un CCNL non previsto dalla legge di gara. L’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, ritenendolo fondato e dirimente. Ha evidenziato che l’art. 74 del disciplinare tecnico prescriveva la disponibilità di almeno quattro squadre da tre addetti ciascuna, per un totale di dodici risorse, con la qualifica di caposquadra per uno degli operai. Dalla dichiarazione sui costi della manodopera resa dalla controinteressata emergeva un numero di addetti pari a nove, inferiore al minimo richiesto, senza che risultasse indicata la figura del preposto.
Il Collegio ha respinto l’eccezione della stazione appaltante secondo cui, trattandosi di gara al massimo ribasso, non sarebbe configurabile un’offerta tecnica e quindi non potrebbe rilevarsi una violazione delle prescrizioni sulla dotazione di personale. Ha osservato che, in tali procedure, il concorrente aderisce alle condizioni tecniche mediante dichiarazione inequivoca, e che l’art. 3.4 del disciplinare, prevedendo l’esclusione per le offerte parziali o incomplete, troverebbe altrimenti una applicazione illogica, poiché il ribasso percentuale non può essere in sé parziale.
La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la stazione appaltante è vincolata alle disposizioni della legge di gara, che risultano intangibili e non possono essere disapplicate. La deroga alla consistenza minima degli addetti era evidente, sicché l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa già nella fase delibativa, senza passare alla verifica di congruità. I successivi interventi di soccorso istruttorio non avrebbero potuto sanare una carenza afferente ai requisiti minimi dell’offerta.
La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di danno attuale, essendo stata la commessa non eseguita per effetto della misura cautelare. La sentenza ha precisato che spetta alla stazione appaltante procedere alle verifiche in funzione dell’aggiudicazione, considerando la posizione in graduatoria della ricorrente, con eventuale reintegrazione in forma specifica in caso di aggiudicazione.
Nota della Redazione
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