Il giudizio negativo di VIA è legittimo se fondato su carenze sostanziali del progetto (TAR Sardegna n. 433 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da un’elevata discrezionalità tecnico-amministrativa, essendo sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore macroscopico ovvero istruttoria carente o inadeguata. La valutazione degli impatti cumulativi, ai sensi dell’art. 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, non è limitata ai soli progetti esistenti o approvati, ma può legittimamente considerare anche interventi in corso di autorizzazione o in istruttoria, quale indicatore del grado di trasformazione territoriale in atto. Il principio del dissenso costruttivo non trova applicazione nella procedura di VIA, ove grava sul proponente l’onere di predisporre uno studio di impatto ambientale completo, attendibile e autosufficiente, non potendo l’Amministrazione supplire a lacune istruttorie strutturali o rimettere alla fase esecutiva elementi essenziali dell’analisi ambientale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 225 del 28 aprile 2025, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrovoltaico della potenza di 72 MW, con sistema di accumulo BESS, da realizzarsi nel Comune di Villasor. Il diniego si fondava sui pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, i quali avevano rilevato una pluralità di carenze documentali e criticità ambientali: difformità nel piano colturale, mancata indicazione delle modalità di espianto di un eucalipteto di circa 16 ettari, assenza di shapefile per le dorsali AT, inadeguata analisi degli impatti cumulativi, deficit valutativi su atmosfera, acque, suolo, biodiversità, paesaggio e rumore.
La ricorrente ha articolato tre motivi di gravame, contestando: (i) l’illegittima estensione della valutazione cumulativa a progetti non ancora autorizzati; (ii) la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e del c.d. dissenso costruttivo; (iii) plurimi vizi di istruttoria e motivazione in relazione ai singoli profili di incompatibilità accertati, nonché l’erronea applicazione della normativa regionale sulle aree idonee, con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale.
La Motivazione del TAR Sardegna
Il Tribunale, in via preliminare, ha dichiarato inammissibili e inutilizzabili le produzioni documentali del Ministero depositate il giorno antecedente l’udienza, ravvisando la natura perentoria del termine fissato dall’art. 73 c.p.a., a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, affermando che la valutazione degli impatti cumulativi non è ancorata a un criterio meramente binario (esistente/autorizzato), ma implica un apprezzamento sostanziale della pressione territoriale complessiva. L’art. 5, lett. e), dell’Allegato VII al d.lgs. n. 152/2006, nel richiedere la considerazione delle “aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto”, introduce un parametro elastico e tecnico-discrezionale. Nel caso di specie, la Commissione aveva correttamente valorizzato la presenza di tre progetti in avanzato stato autorizzativo e di ulteriori interventi in istruttoria quali dati di contesto, non come presupposti automaticamente ostativi, evidenziando una potenziale occupazione complessiva di circa 380 ettari di suolo.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l’applicabilità del principio del dissenso costruttivo alla procedura di VIA, che è regolata dalla disciplina speciale del Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e non dalle regole della conferenza di servizi. Il Collegio ha precisato che il proponente ha l’onere di presentare uno studio completo e autosufficiente, non potendo l’Amministrazione rielaborare il progetto o supplire a carenze strutturali: nel caso di specie, le criticità emerse risultavano insuperabili mediante prescrizioni o condizioni mitigative, essendo già stato espresso un giudizio di incompatibilità ambientale su plurime componenti.
Il terzo motivo è stato respinto in quanto le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito tecnico, non consentita in assenza di manifeste illogicità o travisamenti macroscopic
. I rilievi dell’Amministrazione su eucalipteto, paesaggio, acque e caratterizzazione meteoclimatica erano frutto di un’apprezzamento complessivo e non apodittico. Il TAR ha infine dichiarato irrilevanti le censure relative alla l.r. Sardegna n. 20/2024 — ivi inclusi i profili di illegittimità costituzionale — poiché il richiamo alla normativa regionale rivestiva carattere meramente accessorio, essendo il diniego fondato su autonome e sufficienti ragioni di incompatibilità ambientale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che non incide sulla ratio decidendi del provvedimento.
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Nota della Redazione
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