Ottemperanza carta docente termine sessanta giorni commissario ad acta (TAR Liguria n. 279 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato relativo all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Fatto

Due docenti, entrambi assunti a tempo indeterminato dopo l’anno scolastico 2016/2017, chiedevano l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, per le annualità indicate in ricorso, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Non avendo l’amministrazione provveduto spontaneamente all’ottemperanza, i ricorrenti adivano il TAR Liguria con ricorso per l’esecuzione del giudicato, costituendosi in giudizio il Ministero intimato, che non sollevava alcuna contestazione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, constatata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

Per il caso di protrarsi dell’inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni.

Accogliendo la richiesta di parte, il Tribunale ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, con dies a quo individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice, e dies ad quem nel giorno dell’effettiva esecuzione del giudicato oppure dell’insediamento del commissario ad acta.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando il precedente di Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247 in tema di assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *