Ottemperanza per la carta del docente del personale precario (TAR Liguria n. 119 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare, per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudicato favorevole al personale docente precario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con i relativi importi per le annualità maturate.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari con contratti di supplenza, hanno agito dinanzi al Tribunale di Genova, sezione lavoro, che con sentenza del 3 ottobre 2024 ha accertato il loro diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme.
Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il giudicato, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’adozione dei provvedimenti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la fondatezza del ricorso, constatando l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio, oltre agli importi dovuti a titolo di retribuzione professionale docenti.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni, previo accertamento del protrarsi dell’inottemperanza.
Accolta la richiesta di parte, il Tribunale ha fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, assumendo come termine iniziale il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, e come termine finale il giorno dell’effettiva esecuzione del giudicato ovvero dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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