Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 654 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata quando questa non abbia dato integrale esecuzione alle statuizioni del giudice. Il giudice amministrativo adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., assegnando un termine per l’adempimento e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La nomina del commissario, attivabile su istanza del creditore, nonché la stringente e celere scansione procedurale dell’ottemperanza giustificano il rigetto della richiesta di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo necessaria una misura ulteriormente coercitiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato nascente da una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo indicato, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici specificati in sentenza, quale contributo alla formazione professionale.
Il giudizio di ottemperanza è stato introdotto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio e il pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, sicché il ricorso va accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente e i numerosi conformi ulteriori precedenti, le cui motivazioni ha integralmente richiamato.
Per l’effetto, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 60 giorni.
Quanto alle spese, il Collegio ha condannato l’Amministrazione al pagamento, negli importi liquidati,tenuto conto che le controversie in questa materia richiedono attività minime e stereotipate. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato nella misura versata, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 21 della legge n. 248/2006.
Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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