Reddito familiare per emersione domestici anche senza convivenza (TAR Emilia-Romagna n. 1276 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro domestico, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il requisito reddituale del datore di lavoro è disciplinato dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020. Detta disposizione prescrive che il reddito imponibile non sia inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. La soglia di 27.000,00 euro si applica anche quando il datore di lavoro sia l’unico percettore di reddito all’interno di un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Il requisito reddituale ha natura inderogabile.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Modena ha rigettato l’istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il provvedimento gravato era motivato dalla ritenuta insufficienza della capacità economica del datore di lavoro: il reddito dichiarato, pari a 21.342,36 euro, era stato considerato inadeguato, in quanto, essendo il nucleo familiare composto da più persone conviventi, sarebbe stata necessaria un’integrazione del reddito fino a 27.000,00 euro.

Con il ricorso sono stati dedotti motivi di carenza di istruttoria e omessa motivazione, violazione di legge per mancata considerazione delle persone a carico, erronea applicazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento rispetto ad altre domande accolte. La Prefettura di Modena si è costituita in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo l’orientamento già manifestato in sede cautelare circa l’inderogabilità, nel procedimento di emersione, del requisito reddituale, alla cui determinazione concorrono anche il coniuge e i parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto interministeriale del 27 maggio 2020.

La norma citata stabilisce che, per l’emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. La circolare ministeriale del 17 novembre 2020 ha chiarito che la soglia più elevata si applica anche se il datore di lavoro sia l’unico percettore di reddito.

Nel caso di specie, la domanda riguardava il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare di cui all’art. 103, comma 3, lettera c), del D.L. n. 34/2020. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva espresso il parere, obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 15 dell’art. 103, negativo sulla capacità economica del datore di lavoro. La Prefettura aveva quindi adottato il provvedimento di rigetto, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

La motivazione del provvedimento gravato è stata ritenuta chiara e conforme al parere dell’Ispettorato, nonché ossequiosa della disciplina di riferimento. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, il Collegio l’ha considerata meramente addotta e non provata. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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