Assistenza e manutenzione come servizi analoghi nell’appalto misto di fornitura (TAR Emilia-Romagna n. 1258 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto misto di fornitura e posa in opera di un sistema, in cui l’importo a base di gara è unitario e comprende anche il servizio di assistenza e manutenzione full service per un periodo quinquennale, l’elemento negoziale prevalente è quello della fornitura; il servizio di assistenza e manutenzione si innesta a valle della fornitura quale prestazione strumentale e accessoria alla conservazione dell’efficienza del sistema, e non assurge a contratto autonomo. In mancanza di esplicita indicazione nella lex specialis che imponga la dimostrazione di esperienze pregresse specificamente nel servizio di assistenza e manutenzione, il requisito di capacità tecnica può essere comprovato da contratti che rientrino nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, atteso che la nozione di “servizi analoghi” non è assimilabile a quella di “servizi identici”. Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., decorre dal momento in cui il concorrente ha piena conoscenza del vizio; la documentazione acquisita successivamente tramite accesso che non sia decisiva ai fini della tempestiva proposizione del motivo non consente di dilatare il termine. I punteggi attribuiti dalla Commissione di gara sono sindacabili solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, illogicità, erroneità o travisamento di fatto.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata senza bando, sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema per la gestione del servizio di deblisteraggio delle terapie farmacologiche. All’esito della gara, la controinteressata si classificava al primo posto con 90,47 punti; la ricorrente si collocava al secondo con 87,06 punti, con uno scarto di 3,41 punti. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, deducendo: a) la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito speciale di capacità tecnica, non avendo comprovato esperienze nel servizio di assistenza e manutenzione; b) l’illogicità e irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione su numerosi criteri di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di irricevibilità del primo motivo, ritenendolo tardivo. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, ha osservato che la piena conoscenza del vizio relativo ai requisiti dell’aggiudicataria si era cristallizzata già alla data di notifica del ricorso ex art. 116 c.p.a., atteso che il verbale di verifica dei requisiti, reso disponibile a tutti i concorrenti con la comunicazione dell’aggiudicazione, evidenziava già la mancata indicazione di esperienze pregresse nel servizio di assistenza e manutenzione. La documentazione acquisita con l’accesso, pertanto, non era stata decisiva per la tempestiva proposizione del motivo, ma aveva solo fornito ulteriori elementi di conferma.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che il servizio di assistenza e manutenzione full service quinquennale costituisse prestazione autonoma e qualificante. Trattandosi di contratto misto a prevalenza di fornitura, il servizio di assistenza è stato qualificato come prestazione accessoria, strumentale alla conservazione dell’efficienza del sistema nel tempo. In assenza di una esplicita prescrizione della lettera di invito che imponesse la dimostrazione di esperienze specifiche in tale settore, la controinteressata ha comunque comprovato il requisito, avendo dichiarato e documentato contratti rientranti nel medesimo settore imprenditoriale. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i servizi analoghi non sono servizi identici, ma prestazioni afferenti al medesimo ambito, in chiave di favor participationis.
Sul secondo motivo, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità globale sollevate dalla controinteressata, ritenendo necessario esaminare singolarmente le censure. Ha pertanto scrutinato le contestazioni relative ai punteggi attribuiti su diversi criteri, rilevando che le valutazioni della Commissione di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici. Con riguardo a numerosi criteri, il Collegio ha escluso che emergessero elementi di manifesta irragionevolezza o travisamento di fatto, valorizzando la congruità delle motivazioni rese dalla Commissione e la correttezza dei parametri valutativi applicati.
Il Tribunale ha infine rilevato che, per talune censure, l’eventuale accoglimento non avrebbe comunque superato la c.d. prova di resistenza, non essendo emersi elementi per rideterminare i punteggi in misura tale da colmare il distacco tra le concorrenti. In ragione del rigetto della domanda caducatoria, è stata respinta anche la domanda risarcitoria per equivalente, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite.
Nota della Redazione
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