Carta elettronica docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2546 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato è inottemperante quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia proceduto al pagamento, neppure parziale, delle somme dovute. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mancata contestazione nel giudizio di ottemperanza del credito nell’an e nel quantum rafforza la fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Il Ministero intimato si è costituito resistendo con atto di mera forma. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, e verifica i presupposti dell’azione. Rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. La resistente, costituita in giudizio, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza del Ministero, che non ha proceduto ai pagamenti cui si riferisce il titolo.

Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio precisa che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza, con ciò escludendo ulteriori oneri compensativi a carico delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *