Divieto di detenzione armi per conflittualità di vicinato nonostante archiviazione (TAR Emilia-Romagna n. 543 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all’art. 39 TULPS postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma, che non richiede l’attribuzione di una responsabilità penale. La valutazione amministrativa ha finalità preventiva, non punitiva, e può fondarsi su situazioni di conflittualità familiare o di vicinato, anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione. La richiesta di archiviazione che dia conto di un’alta conflittualità tra vicini può costituire elemento idoneo a supportare la ragionevolezza del provvedimento prefettizio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da anni di licenza di porto d’armi per uso sportivo, nel 2022 ha subito il sequestro cautelativo delle armi da parte dei Carabinieri a seguito di una querela sporta dalla vicina di casa per il reato di atti persecutori. La Prefettura ha poi avviato il procedimento per il divieto di detenzione ai sensi dell’art. 39 TULPS, conclusosi con il decreto impugnato, fondato sulla situazione di conflittualità di vicinato e sul rischio di abuso delle armi.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il divieto ex art. 39 TULPS non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto. La finalità è prevenire il rischio di abusi, anche non dolosi, a tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento può fondarsi su episodi specifici o su situazioni di conflittualità, anche al di là di condotte penalmente rilevanti.

Il Collegio rileva che, sebbene il provvedimento non abbia valutato l’avvenuta archiviazione, è proprio la richiesta di archiviazione a confermarne la ragionevolezza: il PM, pur escludendo la rilevanza penale delle condotte, ha evidenziato l’esistenza di un’alta conflittualità tra vicini, circostanza che giustifica l’intervento preventivo dell’Amministrazione. La denuncia e la stessa indicazione contenuta nella richiesta di archiviazione sono elementi sufficienti a supportare la valutazione discrezionale.

Il Tribunale precisa, infine, che gli elementi favorevoli dedotti dal ricorrente — come la licenza di porto d’armi e le sue qualità personali — non impongono necessariamente un giudizio di affidabilità, né rendono manifestamente irragionevole il divieto. Il ricorso è respinto e le spese compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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