Decadenza della concessione demaniale e inammissibilità del ricorso parziale (TAR Lazio n. 4602 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso che non contesta tutte le ragioni giustificatrici deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice rimasta inoppugnata. L’obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria è autonomo rispetto all’obbligazione di pagamento dei canoni e va adempiuto a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni sulla misura del canone, in ragione della funzione di rafforzamento delle pretese creditorie del concedente. La necessità di un formale procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. sussiste solo in caso di obiettiva incertezza sui confini del demanio marittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima in Roma, località Lido di Ostia, per la gestione di uno stabilimento balneare, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 cod. nav. e dell’art. 49, comma 3, l.r. Lazio n. 13/2007. La decadenza è stata pronunciata sulla base di due autonome circostanze: l’omesso pagamento dei canoni per numerose annualità e l’inadempimento dell’obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria, previsto dall’art. 4 dell’atto di concessione e dall’art. 17 reg. es. cod. nav..

La società ha articolato sei motivi di ricorso, tutti incentrati sulla contestazione della morosità, sulla determinazione del canone, sulla mancata considerazione di istanze di rateizzazione e condono, nonché sulla presunta non appartenenza al demanio di parte dell’area. Nessuna censura è stata invece rivolta all’accertato inadempimento dell’obbligo di garanzia fideiussoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente richiamato la natura plurimotivata del provvedimento di decadenza, come già rilevato dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Le due cause di decadenza accertate dall’amministrazione risultano entrambe autonomamente sufficienti a determinare l’effetto espulsivo, sicché il ricorrente avrebbe dovuto dedurre motivi avverso ciascuna di esse per poter aspirare all’annullamento dell’atto.

La società si è invece limitata a contestare esclusivamente la ragione relativa all’omesso pagamento dei canoni, senza nulla dedurre circa l’inadempimento dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria. Secondo la giurisprudenza costante, in caso di atto plurimotivato il ricorso che non censuri tutte le motivazioni è inammissibile per difetto di interesse: l’eventuale accoglimento delle doglianze non potrebbe comunque condurre all’annullamento del provvedimento, sorretto da una ragione autonoma ormai irretrattabile perché non tempestivamente censurata.

Il Collegio ha escluso che le contestazioni relative all’esposizione debitoria potessero implicare una censura dell’obbligo di garanzia. Si tratta di due obbligazioni nettamente distinte: quella di pagamento dei canoni e quella di prestare una garanzia mai inferiore a due annualità del canone aggiornato, che va adempiuta a prescindere dalla fondatezza delle doglianze sulla misura del canone, in ragione della funzione di rafforzamento e soddisfazione delle pretese creditorie del concedente.

In ogni caso, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza delle doglianze proposte. Con riferimento ai primi quattro motivi, ha assunto rilievo dirimente la cospicua morosità maturata dal 2013 al 2022, di cui soltanto due annualità erano state contestate in sede giurisdizionale, integrando un inadempimento di grave entità che rende proporzionata e ragionevole la misura della decadenza. Quanto al quinto motivo, la doglianza sulla non appartenenza al demanio di parte dei beni è stata ritenuta generica; sul sesto motivo, la necessità di un formale procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. è stata esclusa in assenza di obiettiva incertezza sui confini del bene demaniale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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