Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2529 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La domanda di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani che le aveva riconosciuto il pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria.
Il Collegio ha poi esaminato gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data anteriore alla proposizione del ricorso.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto, con ordine di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle ivi considerate.
È stata infine accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dalla notificazione della presente sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure dal giorno in cui acquista efficacia la nomina del Commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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