Ne bis in idem: inammissibile reiterare l’ottemperanza dello stesso giudicato (TAR Campania n. 4844 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem opera anche nel giudizio di ottemperanza, che non costituisce una mera azione esecutiva ma presenta profili cognitori, potendo il giudice integrare il disposto della sentenza da eseguire con determinazioni che danno luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva. Ne consegue che, qualora sussista identità di parti, di petitum e di causa petendi tra un primo giudizio di ottemperanza, definito con sentenza passata in giudicato, e un successivo ricorso proposto per ottenere l’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, il secondo ricorso è inammissibile per violazione del divieto di bis in idem. L’eventuale inadempimento del commissario ad acta va fatto valere esclusivamente mediante il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a., non con un nuovo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’amministrazione scolastica, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento di somme trattenute a titolo di TFR nella misura del 2,5% sull’80% della retribuzione, oltre interessi e rivalutazione. A seguito dell’inottemperanza dell’amministrazione, la stessa aveva già ottenuto una sentenza di ottemperanza del TAR Campania, che aveva altresì nominato un commissario ad acta.

Dopo l’emissione degli atti di pagamento, la ricorrente riteneva che la somma erogata fosse parzialmente satisfattiva della pretesa azionata. Pertanto, proponeva un nuovo ricorso per ottemperanza avverso gli atti di pagamento, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’integrale corresponsione delle somme e la nomina di un nuovo commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Ha rilevato che il precedente giudizio di ottemperanza, definito con sentenza passata in giudicato per omessa impugnazione, aveva già deciso in senso favorevole alla ricorrente l’esecuzione del medesimo giudicato civile. Il nuovo ricorso risultava perfettamente sovrapponibile quanto a petitum, causa petendi e parti sostanziali del giudizio.

La Corte ha richiamato il condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il divieto di ne bis in idem è estensibile all’azione di ottemperanza. Tale azione, infatti, non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva, ma presenta profili di carattere cognitorio: il giudice dell’ottemperanza esercita ampi poteri, integrando l’originario disposto della sentenza con determinazioni che ne costituiscono un’attuazione in senso stretto, dando luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva, pur nei limiti del rispetto dei tratti essenziali della sentenza da eseguire.

Il Tribunale ha precisato che tale principio opera anche nel processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. Laddove sia configurabile una corrispondenza tra la sentenza di merito e quella di ottemperanza, la riproposizione di un secondo ricorso per l’ottemperanza integra un bis in idem, traducendosi il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda nell’onere per il ricorrente di articolare il dedotto e il deducibile.

La Corte ha infine evidenziato che l’inammissibilità sarebbe postulabile anche sotto il profilo formale, atteso che la mancata impugnazione dell’inerzia o dei provvedimenti del commissario ad acta avrebbe dovuto essere fatta valere con il reclamo di cui all’art. 114, comma 6, c.p.a., quale unico rimedio esperibile. L’intervento degli atti di parziale pagamento, successivo alla sentenza di ottemperanza, non mutava i termini della questione, trattandosi pur sempre dell’integrale esecuzione del medesimo giudicato civile, per la quale doveva essere compulsato il commissario già nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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