Giudizio di ottemperanza parziale e interessi legali con commissario ad acta (TAR Piemonte n. 489 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella voce, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ma non assorbe la pretesa agli interessi legali liquidati nel giudicato, che restano dovuti fino all’effettiva attribuzione. L’Amministrazione che abbia dato esecuzione solo parziale e tardiva va condannata alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si giustifica la nomina del commissario ad acta. La pendenza di profili di danno erariale impone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Verbania che aveva riconosciuto loro somme in dipendenza del rapporto di lavoro. In vista della camera di consiglio, il difensore ha dato atto dell’avvenuto pagamento della sorte capitale, insistendo per gli interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Le produzioni dell’Amministrazione hanno evidenziato un quadro disomogeneo: la corresponsione delle somme era intervenuta in favore di cinque ricorrenti, ma senza gli interessi, mentre per un ricorrente il giudicato era rimasto del tutto ineseguito. Da qui la definizione del giudizio e la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito la vicenda processuale muovendo dall’art. 114 cod. proc. amm. e dalla natura del rito di ottemperanza. Il thema decidendum si è così scomposto in due voci distinte: la sorte capitale, ormai corrisposta, e gli interessi legali, rimasti non soddisfatti.
Quanto alla prima, il Collegio ha ritenuto che il pagamento intervenuto in pendenza di giudizio integrasse la fattispecie dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti dei cinque ricorrenti che avevano ricevuto il capitale. Per tale voce, dunque, la controversia è venuta meno per sopravvenuta carenza di interesse.
La soluzione è inversa per gli interessi. La Corte ha osservato che il giudicato ne imponeva il pagamento e che l’Amministrazione non vi aveva provveduto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di versare le somme liquidate in favore dei predetti ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il ricorrente rimasto integralmente insoddisfatto, il Tribunale ha ordinato l’esecuzione del giudicato per l’intero importo, con identico termine. Ha poi provveduto sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, alla nomina del commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
La condanna alle spese segue l’esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario e rifusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
Nota della Redazione
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