Revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore straniero (TAR Campania n. 4569 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’amministrazione deve garantire le garanzie partecipative comunicando il preavviso di revoca anche all’indirizzo PEC del difensore delegato dal lavoratore e intervenuto nel procedimento, specialmente quando il provvedimento sia stato adottato in data antecedente alla conoscenza formale da parte dell’interessato. La mancata comunicazione al difensore costituisce vizio del procedimento che determina l’illegittimità della revoca. Inoltre, il lavoratore straniero che versi in buona fede, avendo documentato una nuova assunzione da parte di altro datore di lavoro dopo la richiesta del nulla osta, non può subire pregiudizio per le mancanze del datore di lavoro originario, dovendo l’amministrazione valutare la documentazione sopravvenuta nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore il 29 aprile 2023. Il provvedimento di revoca, adottato il 10 marzo 2025, era stato conosciuto solo il 9 luglio 2025, a seguito dell’istanza di accesso presentata dal difensore, il quale era già intervenuto nel procedimento con PEC del 26 febbraio 2025. Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione del preavviso di revoca e la mancata considerazione delle sopravvenienze favorevoli, in quanto nelle more del procedimento era stato assunto da altro datore di lavoro. L’amministrazione eccepiva la tardività del ricorso, costituendosi in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando come il difensore del ricorrente fosse intervenuto nel procedimento con PEC del 26 febbraio 2025, allegando la delega, e che pertanto il provvedimento di revoca andava notificato al nuovo indirizzo del difensore. La mancata comunicazione al difensore delegato ha infatti impedito al ricorrente di presentare, in corso di procedimento, la documentazione alloggiativa e lavorativa relativa alla nuova assunzione, intervenuta prima della revoca.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del TAR Campania in casi analoghi di revoca del nulla osta per mancata presentazione della documentazione di pertinenza del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, affermando che, nel caso di buona fede del cittadino straniero e di documentata assunzione da parte di altro datore di lavoro, si determina una condizione soggettiva meritevole di tutela, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Le mancanze del datore di lavoro originario non possono essere addebitate al lavoratore, dovendosi valorizzare il positivo inserimento nella vita economica e sociale, anche considerando il ritardo dell’amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento di revoca impugnato, con compensazione delle spese di lite, ordinando l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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