Occupazione illegittima: restituzione, risarcimento e acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 2535 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alla dichiarazione di pubblica utilità non seguita da tempestivo decreto di esproprio consegue l’occupazione sine titolo, rispetto alla quale l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di restituire l’immobile al titolare, previa demolizione di quanto realizzato. La realizzazione dell’opera pubblica costituisce mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà. In alternativa alla restituzione l’amministrazione può acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, presunto iuris tantum, e si liquida con gli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione anno per anno. Restano estranee alla giurisdizione amministrativa le domande su indennità ex art. 50 d.P.R. n. 327/2001 e sul quantum dell’indennizzo da acquisizione sanante.

Il Fatto

La ricorrente, erede della madre, agisce quale proprietaria di un fondo sito nel territorio comunale, costituito da due particelle. Con ordinanza sindacale n. 40 del 10 dicembre 1996 il Comune disponeva l’occupazione temporanea e d’urgenza preordinata all’espropriazione, per la realizzazione di una strada di collegamento, fissando il limite di cinque anni dall’immissione in possesso. Seguiva verbale di immissione del febbraio 1997.

Il decreto di esproprio non veniva mai emesso, come confermato dall’ente in plurime risposte documentate. La proprietaria dapprima, e poi la ricorrente, sollecitavano invano restituzione e risarcimento. Il giudizio civile instaurato nel 2015 si concludeva con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo della presenza di una dichiarazione di pubblica utilità. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Sul piano della giurisdizione il Collegio richiama l’art. 7, comma 1, c.p.a. e l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., che devolve al giudice amministrativo le controversie su atti e comportamenti riconducibili all’esercizio del pubblico potere in materia espropriativa, ferma la competenza del giudice ordinario su determinazione e corresponsione delle indennità. Sussiste pertanto la cognizione del TAR sull’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e sulle domande risarcitorie; è invece inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di indennità da occupazione legittima ex art. 50 d.P.R. n. 327/2001.

Nel merito, il Collegio afferma che, mancando il tempestivo decreto di esproprio, l’amministrazione deve far cessare l’occupazione illegittima e adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La realizzazione dell’opera sul fondo occupato è mero fatto, non titolo di acquisto: solo un formale atto di acquisizione può trasferire la proprietà. Il diritto alla restituzione non è quindi limitato da atti abdicativi o da comportamenti concludenti, secondo l’orientamento richiamato (C.G.A.R.S. n. 535/2022; Cons. Stato n. 4833/2009; TAR Catania n. 1173/2023).

Il principio di atipicità delle pronunce di condanna ex art. 34 c.p.a. consente una sentenza che non precluda all’ente l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Collegio ordina quindi la restituzione previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione a valido titolo. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, oggetto di presunzione iuris tantum non superata nel caso concreto.

Quanto al criterio di liquidazione, il Tribunale esclude l’applicazione analogica del 5% previsto dall’art. 42-bis, che configura un’indennità di espropriazione e non un risarcimento. In caso di restituzione il danno va calcolato secondo i criteri generali: interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione annuale e interessi sugli importi rivalutati (Cons. Stato n. 1270/2020; Cass. civ. n. 10634/2023). Il mancato godimento dei frutti è assorbito, salva prova del maggior danno, nella specie non fornita. Il risarcimento opera nei limiti della prescrizione quinquennale, trattandosi di illecito permanente, salvo atti interruttivi.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con ordine all’amministrazione di determinarsi tra restituzione e acquisizione nel termine fissato; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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