Esecuzione del giudicato sul bonus docenti oltre il termine (TAR Campania n. 4358 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è strumento idoneo per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione. Il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio non esonera l’amministrazione dall’obbligo di esecuzione, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria; il mancato rispetto del limite temporale, ove imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, non può giovare a quest’ultima per sottrarsi all’adempimento. In caso di inerzia, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, il quale non può ritenersi impedito dall’esaurimento dei fondi di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato il diritto al beneficio economico della c.d. “carta elettronica del docente” per l’anno scolastico 2023/2024, per un importo di € 500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. La ricorrente lamentava l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando la rituale notifica della sentenza e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Poiché l’amministrazione non aveva allegato prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni.

Quanto alla questione del termine di fruizione del bonus, il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del biennio dalla pubblicazione della pronuncia, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e la circostanza che il mancato rispetto del limite temporale non sia dipeso dalla parte ricorrente ma dalla condotta omissiva dell’amministrazione stessa.

Il TAR ha quindi nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona di un dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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