Giudice di pace, status di magistrato onorario e competenza funzionale del TAR Lazio (TAR Puglia n. 1112 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie riguardanti i magistrati onorari, e tra essi i giudici di pace, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sussiste non solo nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti, ma anche quando il ricorso, proposto nelle forme dell’azione di accertamento, miri, nella sostanza, a ottenere il riconoscimento dello status di magistrato onorario, atteso che tale status assume posizioni corrispondenti, sul piano funzionale, a quelle dei magistrati ordinari. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente oltre il termine di cui all’art. 46 c.p.a. è tardiva e quindi inammissibile. Il difetto di competenza, tuttavia, può essere rilevato d’ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel primo grado, ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., senza necessità di rimettere nuovamente la questione al contraddittorio delle parti.
Il Fatto
Un soggetto, che aveva svolto le funzioni di giudice di pace dal 27.03.1995 al 31.12.2015, adiva il TAR Puglia, sede di Lecce, per sentir accertare la natura subordinata e a tempo determinato del rapporto di servizio intercorso con il Ministero della Giustizia. Il ricorrente chiedeva, previa eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione europea, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico per il periodo di servizio svolto e la condanna del Ministero a versare i contributi previdenziali. In via pregiudiziale l’amministrazione statale eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del TAR Lazio, sede di Roma, mentre l’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover scrutinare prioritariamente le eccezioni di rito, conformemente al principio per cui la regola di riparto della giurisdizione è informata al criterio del petitum sostanziale, che ha riguardo all’oggetto del dispositivo giurisdizionale invocato e al rapporto dedotto in giudizio.
Con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, il TAR l’ha ritenuta infondata. Il ricorrente, infatti, ha agito per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, chiedendo l’assimilazione alla posizione dei magistrati togati. La tutela previdenziale e assistenziale è stata considerata mera conseguenza di tale riconoscimento, con la conseguenza che la giurisdizione resta devoluta al giudice amministrativo in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro dei magistrati.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, il Collegio ne ha rilevato la tardività, poiché non formulata nel termine di costituzione in giudizio di cui all’art. 46 c.p.a., come prescritto dall’art. 15, comma 3, c.p.a. Ciononostante, il difetto di competenza può essere rilevato d’ufficio finché la causa non sia decisa nel primo grado, ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a.
Nel merito della questione di competenza, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio sussiste anche nelle ipotesi in cui le controversie vertano sullo status dei magistrati onorari, i quali, sul piano funzionale, assumono posizioni corrispondenti a quelle dei magistrati ordinari, in conformità all’art. 106 Cost. Tale competenza resta ferma anche quando il ricorso, proposto nelle forme dell’azione di accertamento, miri a sollecitare una determinazione favorevole da adottarsi da parte dell’organo di autogoverno.
Il Collegio ha quindi dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che l’oggetto del giudizio, vertendo su questioni di status del magistrato onorario, rientri nella competenza delle amministrazioni centrali evocate in giudizio e sia attratto alla competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, presso il quale il ricorso andrà riassunto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia e dell’adesione del ricorrente all’eccezione.
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Nota della Redazione
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