Astreinte e commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza dopo l’insediamento (TAR Campania n. 3661 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve una funzione composita, di stimolo e di sanzione, e va commisurata secondo il criterio della non manifesta iniquità.
Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente.
Il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, ovvero con il giorno dell’effettivo insediamento del commissario ad acta.
L’insediamento del commissario, essendo strumento idoneo a garantire l’esecuzione del giudicato, fa venir meno la funzione di stimolo dell’astreinte, residuando la sola funzione sanzionatoria, incompatibile con la natura dell’istituto.

Il Fatto

Il ricorrente ha azionato il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, del 30 giugno 2022, n. 3492, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in suo favore della somma di € 2.309,83, oltre interessi e spese.

Con la sentenza n. 2939 del 06/05/2024, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, ha condannato il Ministero al pagamento degli interessi e ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico. Nonostante l’istanza inviata a mezzo PEC, il commissario non ha esercitato il potere sostitutivo. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora e la sostituzione del commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 8486/25 del 29/10/2025, con cui erano stati richiesti documentati chiarimenti sulle ragioni dell’omessa esecuzione. Tale condotta processuale consente di ritenere provate le circostanze di fatto allegate dal ricorrente e, segnatamente, il perdurante inadempimento sia dell’amministrazione sia del commissario nominato.

Su questa base il Tribunale accoglie la domanda di sostituzione del commissario ad acta. È revocata la nomina del Direttore generale per il personale scolastico e, per i medesimi incombenti, è nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è fondata, poiché l’amministrazione non ha addotto alcuna giustificazione al persistente inadempimento. L’astreinte è fissata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti, in coerenza con i precedenti della sezione e in funzione del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.

Il Collegio individua il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo ovvero in quello dell’effettivo insediamento del nuovo commissario.

La precisazione si fonda sulla natura ancipite dell’istituto. L’amministrazione non perde il potere di provvedere dopo l’insediamento del commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Tuttavia l’insediamento del commissario è di per sé strumento idoneo a garantire l’esecuzione del giudicato e priva in parte del proprio fondamento causale il mantenimento dell’astreinte. Poiché la penalità ha funzione di stimolo e di sanzione, il venir meno della funzione di stimolo ne snaturerebbe la natura composita, lasciando residuare la sola funzione sanzionatoria, in contrasto con la natura dell’istituto (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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