Silenzio della Prefettura sull’istanza di permesso di soggiorno e obbligo di provvedere (TAR Campania n. 2742 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero avvio del procedimento di revoca del nulla osta ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non costituisce provvedimento espresso idoneo a definire l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La comunicazione dei motivi ostativi ha natura endoprocedimentale e non provvedimentale, sicché non esclude l’inerzia dell’amministrazione. I termini di presentazione del lavoratore allo Sportello Unico previsti dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 non possono restare privi di effetti, dovendo l’attività amministrativa connessa svolgersi entro cadenze stringenti a tutela dello straniero. Sussiste pertanto l’obbligo di provvedere con atto espresso entro il termine assegnato dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato, per i flussi del 2020, una richiesta di ingresso per lavoro stagionale tramite il datore di lavoro. Ottenuto il nulla osta dalla rappresentanza diplomatica nel paese di provenienza, giungeva in Italia e veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma a quella data il datore di lavoro non si presentava.

Nel marzo 2025 la ricorrente presentava istanza alla Prefettura di Caserta per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’amministrazione restava silente, di qui il ricorso avverso l’inerzia. La difesa erariale eccepiva che la comunicazione di ingresso era avvenuta dopo la scadenza del visto, senza giustificazione, e che era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta, escludendo così qualsiasi inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’obbligo di provvedere su istanze di rilascio di titolo di soggiorno quando l’amministrazione opponga l’avvenuto avvio di un diverso procedimento. La difesa della Prefettura sostiene che l’attivazione della revoca del nulla osta escluderebbe l’inerzia contestata.

La tesi non è condivisa. Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la determinazione temporale fissata dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999, pur relativa alla presentazione del lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno, non può restare priva di effetti sulla connessa attività amministrativa.

La Corte sottolinea che tale attività deve svolgersi entro cadenze stringenti, per evitare che lo straniero permanga sul territorio senza che siano divenuti operativi gli impegni scaturenti dal contratto. Viene richiamato il precedente del Cons. Stato, sent. n. 4717 del 2024.

Nel caso concreto, la mera comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo non è equiparabile a un provvedimento che definisca espressamente il procedimento. Si tratta di una comunicazione priva di carattere provvedimentale e, pertanto, inidonea a escludere l’inerzia.

Il ricorso è quindi accolto. La Prefettura di Caserta deve pronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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